Cassazione Penale, Ordinanza n. 32752/2026 del 03/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte processuale)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo, che aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Agrigento dichiarando non doversi procedere per un episodio di minaccia del 27 luglio 2019 e rideterminando la pena in quattro mesi di reclusione per il reato tentato di violenza privata, aggravato ai sensi dell'art. 612, commi 1 e 2, cod. pen. Il primo motivo denunciava violazione di legge, vizi processuali e vizio di motivazione, contestando la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e di un testimone in relazione all'episodio del 28 luglio 2019. Il ricorrente proponeva una diversa lettura delle prove, lamentando contraddizioni interne. Il secondo motivo censurava la mancata riqualificazione della condotta minatoria nel reato di danneggiamento, sostenendo che il colpo inferto al vetro dell'autovettura dovesse essere riferito alla cosa anziché alla persona. Il terzo motivo lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo meramente rivalutativo, poiché volto a sostituire la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito con una diversa interpretazione, senza specifica denuncia di travisamento. Ha inoltre osservato che, quando il travisamento riguarda prove dichiarative, il ricorrente deve riportarne integralmente il contenuto e non soltanto brani estrapolati o sintesi. La motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta esente da vizi logici e giuridici. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: la condotta era diretta contro la persona, poiché il colpo al vetro era stato inferto mentre la persona offesa si trovava nell'autovettura e l'azione era poi proseguita con un tentativo di colpirla con una zappa. La diversa qualificazione avrebbe richiesto una ricostruzione alternativa dei fatti. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello valutato la progressiva aggressività della condotta, la reiterazione il giorno successivo, l'uso della zappa, l'entità del danno e la futilità delle ragioni dell'azione, escludendo non manifestamente illogicamente la particolare tenuità del fatto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p.
violazione di legge e inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, nonché inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza
Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione alternativa delle risultanze probatorie già apprezzate dai giudici di merito.
La decisione dà atto della condanna per una condotta qualificata come tentata, senza svolgere una specifica elaborazione astratta sui requisiti del tentativo.
La condotta è stata ricondotta alla violenza privata tentata, in quanto l'azione fisica e intimidatoria era diretta contro la persona offesa.
La sentenza richiama la fattispecie di minaccia e la relativa contestazione aggravata, senza precisare ulteriormente l'elemento normativo dell'aggravamento.
circostanza aggravante richiamata in relazione alla minaccia
La norma è indicata quale aggravamento della contestazione di minaccia, ma la decisione non sviluppa una specifica motivazione autonoma sul suo contenuto.
esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
La valutazione richiede un esame complesso e congiunto di tutte le peculiarità concrete, comprese modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo e abitualità del comportamento.
gravità del reato desunta dalla natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità dell'azione, nonché dalla gravità del danno o del pericolo e dall'intensità del dolo o dal grado della colpa
I criteri di valutazione della gravità del reato concorrono alla decisione sulla particolare tenuità del fatto.
condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
L'inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il motivo che, mediante la denuncia di vizi della motivazione o di violazione di legge, si limiti a proporre una diversa lettura delle prove rispetto a quella adottata dai giudici di merito, senza individuare uno specifico travisamento rilevante.
- Quando il travisamento denunciato riguarda una prova dichiarativa, il ricorrente deve riportarne integralmente il contenuto pertinente; la mera estrapolazione di brani o la sintesi delle dichiarazioni non consente alla Corte di cassazione di verificare l'effettiva portata del vizio.
- La qualificazione della condotta come violenza privata, anziché come danneggiamento, dipende dalla direzione dell'azione: se la condotta è realizzata contro la persona e il danneggiamento della cosa costituisce soltanto una modalità dell'intimidazione o dell'aggressione, la diversa qualificazione richiede una ricostruzione alternativa del fatto non consentita in sede di legittimità.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la particolare tenuità del fatto deve essere valutata congiuntamente considerando modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo e abitualità del comportamento.
- La reiterazione della condotta minacciosa in un arco temporale ravvicinato, la progressiva aggressività, l'impiego di uno strumento idoneo ad accrescere il timore e la futilità del motivo possono giustificare, con motivazione non manifestamente illogica, l'esclusione della particolare tenuità del fatto.
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