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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20372/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per mancato deposito, con l'atto d'appello, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Il ricorrente ha altresì sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. (introdotti dal d.lgs. n. 150/2022), per presunto contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost. e con l'art. 14 par.1 del Patto internazionale sui diritti civili e politici; ha dedotto altresì violazione di legge in relazione all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., richiamando un consolidato indirizzo giurisprudenziale che considera la previsione come scelta normativa non manifestamente irragionevole. Il Collegio ha osservato che le norme regolano le modalitá di esercizio della facoltá accessoria del difensore (deposito della dichiarazione/elezione di domicilio e, quando occorre, del mandato specifico rilasciato dopo la sentenza), senza limitare il potere di impugnazione personale dell'imputato. Per l'inammissibilità dell'impugnazione sono state confermate le conseguenti pronunce sul merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente liquidata in euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen. (commi 1-ter e 1-quater)

    a) "Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio" (comma 1-ter); b) "Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio" (comma 1-quater).

    Le disposizioni sono state interpretate come norme che disciplinano le modalitá di esercizio della facoltá accessoria del difensore e impongono requisiti formali a pena di inammissibilità dell'impugnazione; non costituiscono una lesione del diritto di difesa né una limitazione del potere personale di impugnazione dell'imputato.

  • art. 33, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 150/2022

    Inserimento nell'art. 581 cod. proc. pen. dei commi 1-ter e 1-quater.

    Norma di delega/introduzione delle nuove prescrizioni procedurali contestate; la Corte ne applica gli effetti ritenendo la scelta legislativa non manifestamente irragionevole.

  • art. 89, comma 3 d.lgs. n. 150/2022

    Richiamata in relazione all'applicazione retrospettiva delle nuove norme alle impugnazioni proposte successivamente all'entrata in vigore del decreto.

    Stabilisce l'ambito temporale di applicazione delle modifiche procedurali; la Corte ha ritenuto applicabile il comma 1-ter nel caso concreto.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale richiamata in relazione al capo di imputazione (reato di cui all'art. 73).

    Rilevante solo per il contesto sostanziale della condanna; la decisione sull'inammissibilità dell'appello ha reso irrilevante la censura sul merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali.

    Consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese di cassazione.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione alla valutazione sulla non imputabilità di 'colpa' nella determinazione della causa di inammissibilità e al riparto verso la Cassa delle Ammende.

    Usata per motivare la commisurazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende e per escludere responsabilità dolosa o colposa nella proposizione del ricorso.

  • Artt. Costituzionali e convenzioni richiamate (artt. 3, 24, 27, 111 Cost.; art. 14 par.1 Patto internazionale; art. 6 CEDU)

    Richiesti dal ricorrente come fondamento della questione di legittimità costituzionale.

    La Corte ha considerato che le censure basate su tali principi non dimostrano la manifesta incostituzionalità delle norme procedurali: le disposizioni impugnate non violano i diritti invocati perché regolano modalità procedurali dell'azione difensiva e non negano il diritto all'impugnazione personale.

Massime di principio

  • Il deposito, con l'atto d'impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio è un requisito formale a pena di inammissibilità: il difensore deve curarne il rilascio e l'inserimento negli atti.
  • Se si è proceduto in assenza dell'imputato, è necessario il mandato specifico rilasciato dopo la sentenza, contenente la dichiarazione/elezione di domicilio: senza tale documento l'impugnazione del difensore rischia di essere dichiarata inammissibile.
  • Le censure costituzionali contro gli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater, sono state ripetutamente ritenute manifestamente infondate; pertanto è difficile ottenere accoglimento per motivi di incostituzionalità su questo punto.
  • La misura è considerata una regolazione delle modalità del potere di impugnazione del difensore e non una soppressione del diritto di impugnare dell'imputato: quando possibile, l'imputato può esercitare personalmente l'impugnazione per non dipendere da adempimenti difensivi accessori.
  • In presenza di atti di domiciliazione precedenti, è prudente rinnovare esplicitamente la dichiarazione/elezione di domicilio in occasione dell'appello per evitare questioni interpretative e il rischio di inammissibilità.
  • Esistono strumenti correttivi (es. ampliamento del termine, istituto della restituzione in termine) che possono essere invocati in casi particolari, ma non garantiscono successo automatico: è necessario agire tempestivamente e con documentazione conforme.

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