Cassazione Penale, Sentenza n. 13411/2026 del 13/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che lo ha condannato per il reato di estorsione (art. 629 c.p.), contestando: 1) la qualificazione del fatto come estorsione anziché esercizio arbitrario delle proprie ragioni, deducendo violazione degli artt. 629 e 393 c.p. e vizio di motivazione; 2) la sua responsabilità concorrente nella condotta estorsiva, ritenuta dalla Corte territoriale sulla base della sua presenza e di presunte espressioni e atteggiamenti che avrebbero avallato le pretese del coautore; 3) il rigetto della richiesta di assunzione di una prova decisiva ex art. 603 c.p.p. (esame della persona offesa sul comportamento del Tringale durante la fuga e le parole a lui attribuite). La difesa sostiene che la condotta di Perricciolo era finalizzata a far valere una pretesa ritenuta giustificata (restituzione di somme per l'acquisto di un veicolo) e che Tringale non ha avuto un ruolo causale o partecipativo nella consumazione dell'estorsione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha rilevato contraddittorietà e manifesta illogicità nella motivazione della Corte d'appello: i giudici avevano riconosciuto che la condotta originaria di Perricciolo era sorretta dalla convinzione di aver subito un danno economico (elemento compatibile con l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni), ma poi, senza adeguata spiegazione, avevano concluso per l'estorsione affermando una volontà "genericamente polemica e ritorsiva" e il ricorso a forme di violenza esorbitanti. La Cassazione ha richiamato il principio consolidato (Sezioni Unite, Filardo) che distingue estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni sul piano dell'elemento soggettivo (consapevolezza dell'ingiustizia del profitto perseguito vs convinzione, anche se errata, di esercitare un diritto). Ha altresì precisato che l'estensione delle minacce a terzi non equivale automaticamente a escludere l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, salvo che le minacce siano direttamente rivolte a terzi e mostrino particolare intensità. Per tali ragioni la sentenza è stata annullata e il procedimento rinviato per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia. Le restanti doglianze sono state dichiarate assorbite.
Norme richiamate
Il reato di estorsione richiede, oltre alla condotta violenta o minacciosa, lo scopo di ottenere un profitto ingiusto di cui l'agente è consapevole; si distingue dall'esercizio arbitrario delle proprie ragioni per l'elemento soggettivo.
Citato dal ricorrente nella motivazione di impugnazione; dal testo non emerge un'applicazione specifica o una interpretazione dettagliata della norma
Norma processuale riferita alla produzione di mezzi di prova: la Corte ha ritenuto superfluo esaminare il motivo relativo al rigetto della prova decisiva, avendo annullato la sentenza per vizi motivazionali (motivo assorbito).
Sezioni Unite, n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)
Giurisprudenza di legittimità che distingue estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni in base all'elemento soggettivo: nel primo caso l'agente è consapevole dell'ingiustizia del profitto, nel secondo agisce nella convinzione (anche infondata) di far valere un proprio diritto.
Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016 (Guarnieri) e Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017 (Gatto)
Giurisprudenza richiamata in merito al rilievo delle minacce rivolte a terzi: la Corte precisa che il principio si applica quando le minacce sono direttamente indirizzate a soggetti estranei al rapporto obbligatorio, potendo in tal caso indicare una intensità coercitiva che travalica il rapporto creditorio.
Massime di principio
- La differenza tra estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni è sostanzialmente soggettiva: valutare se l'agente fosse consapevole dell'ingiustizia del profitto perseguito o credesse (anche se erroneamente) di far valere un proprio diritto.
- L'intensità della violenza o della minaccia non è, di per sé, sufficiente a qualificare il reato come estorsione; occorre motivare chiaramente la consapevolezza dell'ingiustizia dell'azione.
- Se le motivazioni dei giudici di merito sono contraddittorie sul punto soggettivo (es. riconoscimento di una pretesa come fondata e simultanea affermazione di volontà ritorsiva senza spiegazione), la sentenza è vulnerabile di annullamento e rinvio.
- Le minacce rivolte a terzi possono far propendere per una maggiore intensità della coercizione e quindi influire sulla qualificazione del fatto, ma vanno distintamente valutate rispetto al caso in cui la pretesa sia diretta al presunto debitore.
- In presenza di dubbi sulla qualificazione giuridica del fatto (estorsione vs esercizio delle proprie ragioni), è necessario un apparato motivazionale chiaro che spieghi perché la condotta non fosse finalizzata a tutelare una pretesa ritenuta azionabile in sede giudiziaria.
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