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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05210/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato una cartella di pagamento per l'anno 2012, conseguente a una comunicazione di irregolarità che aveva azzerato una perdita collegata a un beneficio fiscale previsto dalla L. n. 388/2000, con conseguente recupero di un credito d'imposta indicato in euro 92.155,00. Secondo la contribuente, il credito e la perdita derivavano da un investimento in un impianto fotovoltaico effettuato nel 2010; poiché il beneficio non era stato fruito in quell'anno, la società lo aveva poi riliquidato con dichiarazione Unico 2012/2013, richiamando anche la circolare n. 31/2013. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente valorizzando l'incertezza sulla cumulabilità dell'agevolazione con altre sopravvenute e ritenendo ammissibile il recupero del beneficio dopo i chiarimenti amministrativi. La CTR aveva confermato tale decisione. In cassazione l'Agenzia deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 53 e 57 del d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 112 e 115 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente qualificato come nuove le eccezioni dell'Ufficio sulla non spettanza dell'agevolazione; per l'Agenzia, in appello non erano state introdotte eccezioni in senso stretto, ma mere difese/contestazioni della mancanza dei fatti costitutivi del credito, in particolare l'assenza di documentazione sull'acquisto del bene e della prova della data di entrata in funzione dell'impianto. Gli altri motivi restavano subordinati all'esito del primo e venivano dichiarati assorbiti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: il divieto di nuove eccezioni in appello nel processo tributario riguarda solo le eccezioni in senso stretto, non le mere difese o contestazioni dei fatti costitutivi della pretesa o del credito tributario. Poiché l'Ufficio aveva contestato in appello la mancanza di prova documentale dell'acquisto del bene e della data di entrata in funzione dell'impianto, la CTR aveva erroneamente dichiarato inammissibili tali deduzioni ex art. 57 d.lgs. n. 546/1992. I motivi ulteriori sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato insieme all'art. 57 come parametro della disciplina delle eccezioni e delle deduzioni in appello nel processo tributario.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    Il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda soltanto le eccezioni in senso stretto e non si estende alle mere difese o alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per denunciare la pretesa pronuncia su questioni non devolute o l'erronea qualificazione delle difese come nuove eccezioni.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per censurare la valutazione giudiziale degli elementi di fatto e delle difese dell'Ufficio.

  • art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.

    Norma del vizio processuale denunciato con il primo motivo di ricorso.

  • L. n. 388/2000

    Indicata come base del beneficio fiscale oggetto di recupero nell'avviso/cartella.

  • Cass. Sez. U. n. 13378/2016

    Richiamata per il principio secondo cui, una volta dimostrati i presupposti del beneficio, il contribuente può emendare la dichiarazione e opporsi alla pretesa erariale nei termini ivi previsti.

  • Cass. n. 22105/2017

    Richiamata per distinguere tra eccezioni in senso stretto e mere difese/contestazioni dei fatti costitutivi del credito tributario.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il divieto di nuove eccezioni in appello si applica solo alle eccezioni in senso stretto, ossia ai fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa, non alle mere difese con cui si contestano i fatti costitutivi del credito o dell'atto impositivo.
  • La contestazione dell'assenza di documentazione probatoria o della mancata prova di fatti costitutivi del beneficio fiscale costituisce mera difesa e può essere proposta in appello.
  • Quando la decisione di merito dipende dalla verifica dei presupposti di un'agevolazione fiscale, il giudice di appello non può dichiarare inammissibili le difese dell'Ufficio se esse attengono alla mancanza della prova dei presupposti stessi.
  • Se il primo motivo di ricorso, relativo alla corretta applicazione delle preclusioni processuali, è accolto e risulta decisivo, i motivi ulteriori collegati restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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