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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07347/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di collaborazione per lo svolgimento delle funzioni di medico competente, stipulato con un ente pubblico poi sostituito da altro ente nella gestione del rapporto. Il contratto aveva durata triennale con rinnovo tacito in mancanza di disdetta da comunicare tre mesi prima della scadenza. Dopo l'ultimo rinnovo, l'ente subentrato comunicava la disdetta anticipata del rapporto, giustificandola con la presenza di un medico dipendente interno in grado di svolgere le stesse mansioni. Il collaboratore chiedeva l'accertamento dell'illegittimità della disdetta e la condanna al pagamento delle somme dovute, anche a titolo risarcitorio. In primo grado la domanda veniva accolta; in appello l'ente proponeva due distinti gravami, riuniti dalla Corte territoriale, che dichiarava il primo improcedibile e il secondo inammissibile. Con il ricorso per cassazione l'ente deduceva violazione degli artt. 325, 326, 327 e 358 c.p.c., sostenendo che il secondo appello non fosse tardivo perché il primo appello, non notificato, non avrebbe avuto valenza impugnatoria idonea a far decorrere il termine breve; la parte resistente replicava con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso: ha affermato che, quando una parte propone due appelli contro la medesima sentenza e il primo sia formalmente proposto ma inammissibile, il termine per il secondo gravame è quello breve decorrente dalla proposizione del primo, poiché la proposizione dell'impugnazione è sufficiente a determinare la conoscenza legale del provvedimento e, nel rito del lavoro, la pendenza del giudizio di appello si determina con il deposito del ricorso. Nel caso concreto, il primo appello era stato depositato il 28 aprile 2014 e il secondo solo l'11 luglio 2014, sicché quest'ultimo era tardivo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'ente ricorrente alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    nel rito del lavoro, il termine breve per proporre la seconda impugnazione decorre dalla proposizione del primo appello formalmente presentato, che vale come conoscenza legale del provvedimento impugnato

  • art. 326 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 325 c.p.c. per affermare la tardività del secondo appello rispetto alla decorrenza del termine breve

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato a sostegno della disciplina dei termini di impugnazione, ma la Corte valorizza la regola del termine breve decorrente dal primo gravame

  • art. 358 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per contestare la decisione sulla tempestività del secondo appello

  • art. 91 c.p.c.

    applicato per la condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite

  • art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1 bis, del d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • Quando la stessa parte propone due impugnazioni contro la medesima sentenza, la proposizione formale del primo gravame può far decorrere il termine breve per il secondo, anche se il primo sia poi dichiarato inammissibile e anche se non sia stato notificato, purché l'inammissibilità non sia stata già dichiarata al momento della seconda impugnazione.
  • Nel rito del lavoro, la pendenza del giudizio di appello si determina con il deposito del ricorso; pertanto, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, rileva la data del deposito del primo atto di gravame e non la sola notificazione.
  • La conoscenza legale della sentenza può desumersi dalla formale proposizione dell'impugnazione, essendo illogico negare rilevanza alla parte che abbia già manifestato con il primo gravame la volontà di contestare la decisione.
  • Se il secondo appello è proposto oltre il termine breve decorrente dal primo gravame, esso è tardivo e va dichiarato inammissibile o improcedibile secondo la scansione processuale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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