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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19810/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice esecuzione)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Salerno, giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la richiesta di applicare la disciplina del reato continuato ex art. 81 c.p. tra due sentenze di condanna: una del Tribunale di Salerno e una del Tribunale di Paola. Le condanne riguardavano reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p., commessi in epoche e luoghi diversi. Con due motivi, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe errato nel negare l'unicità del disegno criminoso, perché i fatti sarebbero espressione del medesimo contesto criminoso e della stessa attività di contraffazione di merci.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché le censure erano manifestamente infondate e, in parte, miravano a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione aveva motivato adeguatamente negando la continuazione, valorizzando la distanza temporale e la differenza dei luoghi di commissione e osservando che dagli atti non emergeva un'originaria e unitaria deliberazione criminosa, ma solo l'omogeneità delle condotte e uno stile di vita. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    La disciplina del reato continuato richiede che l'identità del disegno criminoso sia desumibile sin dalla commissione del primo reato; non basta la mera omogeneità delle condotte o la riconducibilità a uno stile di vita.

  • artt. 474 e 648 c.p.

    Sono gli illeciti oggetto delle sentenze di condanna tra le quali si chiedeva di riconoscere la continuazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità, il versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento della continuazione, l'unicità del disegno criminoso deve essere ricostruibile in modo concreto e già al momento della prima decisione criminosa, non essendo sufficiente la sola ripetizione di condotte analoghe.
  • La distanza temporale e la diversa localizzazione dei fatti sono elementi rilevanti per escludere l'originaria programmazione unitaria, se dagli atti non emergono indici ulteriori di un medesimo progetto delittuoso.
  • La mera omogeneità delle condotte criminose non consente, da sola, di inferire la continuazione, quando il quadro probatorio deponga soltanto per una serialità di comportamenti espressivi di uno stile di vita.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale fattuale o una lettura alternativa degli elementi già esaminati dal giudice dell'esecuzione, salvo vizi effettivi di motivazione o di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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