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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19777/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un ente locale, destinatario di una procedura esecutiva mobiliare presso terzi promossa da una società, propose opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione. In fase sommaria l'istanza di sospensione dell'esecuzione fu rigettata e, nell'ordinanza, venne fissato un termine di sessanta giorni per introdurre la fase di merito. L'ente sostenne che tale termine dovesse decorrere dalla comunicazione del provvedimento, perché l'ordinanza non sarebbe stata letta e inserita nel verbale d'udienza, ma sarebbe stata pronunciata con separato provvedimento e successivamente comunicata dalla cancelleria. Con il primo motivo denunciò violazione degli artt. 134 e 176 c.p.c., sostenendo che la decorrenza dalla comunicazione era coerente con la natura del provvedimento e con quanto indicato nello stesso. Con il secondo motivo denunciò violazione degli artt. 153, comma 2, e 294, commi 2 e 3, c.p.c., assumendo che, in ogni caso, la comunicazione aveva ingenerato un affidamento scusabile sulla decorrenza del termine e che il giudice avrebbe dovuto rimetterlo in termini.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'ordinanza resa dal giudice dell'esecuzione in udienza è soggetta alla presunzione legale di conoscenza di cui all'art. 176, comma 2, c.p.c., applicabile anche al processo esecutivo tramite l'art. 487, comma 2, c.p.c.; pertanto il termine per introdurre la fase di merito decorreva dall'udienza, non dalla comunicazione irritualmente eseguita dalla cancelleria. Ha inoltre escluso che la presenza di una clausola sull'avvio del termine dalla comunicazione potesse derogare al regime legale, qualificandola come mero lapsus calami. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non aveva dimostrato di avere effettivamente chiesto la rimessione in termini davanti al giudice di merito, con conseguente difetto di specificità e di autosufficienza. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per la novità della questione, ed è stato dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    Norma che disciplina l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal debitore avverso l'ordinanza di assegnazione.

  • art. 624 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'istanza di sospensione dell'esecuzione, rigettata dal giudice dell'esecuzione.

  • art. 616 c.p.c.

    Norma che regola l'introduzione della fase di merito dell'opposizione dopo la fase sommaria.

  • art. 134 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 176 c.p.c. per affermare il regime delle ordinanze pronunciate in udienza.

  • art. 176, comma 2, c.p.c.

    Le ordinanze pronunciate in udienza si intendono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparire; la presunzione legale di conoscenza non è esclusa dalla successiva comunicazione irrituale.

  • art. 487, comma 2, c.p.c.

    Estende al processo esecutivo il regime dell'art. 176, comma 2, c.p.c.

  • art. 127-ter c.p.c.

    È la disciplina che deroga alla presunzione di conoscenza per i provvedimenti adottati all'esito di trattazione scritta.

  • art. 133 c.p.c.

    Richiamato per il rapporto tra lettura del provvedimento in udienza, pubblicazione e comunicazione di cancelleria.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    La rimessione in termini presuppone una specifica istanza; il motivo è inammissibile perché non risultava allegata e documentata la relativa domanda.

  • art. 294, commi 2 e 3, c.p.c.

    Norma richiamata dal ricorrente, ma non decisiva nella motivazione della Corte.

  • art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c.

    Base dell'inammissibilità del motivo per mancata indicazione e documentazione dell'istanza di rimessione in termini.

  • art. 92 c.p.c.

    Le spese sono state compensate per giusti motivi, individuati nella novità della questione e nel necessario raccordo tra precedenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'ordinanza pronunciata in udienza dal giudice dell'esecuzione si presume conosciuta dalle parti presenti o che dovevano comparire; tale presunzione non è superata dalla successiva comunicazione di cancelleria, se non nei casi in cui la legge espressamente richieda una diversa modalità di formazione e comunicazione del provvedimento.
  • Nel processo esecutivo, il regime dell'art. 176, comma 2, c.p.c. si applica per effetto del rinvio dell'art. 487, comma 2, c.p.c.; di conseguenza, il termine per l'inizio della fase di merito dell'opposizione decorre dall'udienza di pronuncia dell'ordinanza e non dalla sua comunicazione, salvo che il provvedimento sia reso fuori udienza o in un diverso modulo procedimentale previsto dalla legge.
  • Un riferimento contenuto nel provvedimento alla decorrenza del termine dalla comunicazione, se incompatibile con il regime legale applicabile, può essere trattato come mero errore materiale o lapsus calami e non come deroga validamente espressa alla disciplina della conoscenza legale.
  • La deduzione dell'omessa rimessione in termini è inammissibile se la parte non dimostra di avere formulato una specifica istanza al giudice di merito; la censura deve essere autosufficiente e indicare puntualmente il fatto processuale rilevante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveEspropriazione presso terzi
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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