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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20938/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli (09/12/2022) che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP (02/11/2022). Le misure erano state adottate in relazione a plurime ipotesi di reato: condotte corruttive, turbata libertà degli incanti e rivelazione di segreti d'ufficio (capi 1),2),3),4),12),15),18)). La difesa deduceva insufficiente gravità indiziaria e plurimi vizi di motivazione, sostenendo in particolare: assenza del contributo causale della dazione alle condotte illecite; assenza del rapporto sinallagmatico tra dazione e atti contrari ai doveri d'ufficio; le intercettazioni non riguardavano direttamente l'indagato; perquisizioni e sequestri non avevano trovato tessere riconducibili alla società dell'indagato; mancanza di collegamento temporal-funzionale tra utilità e atti pubblici contestati; elementi che avrebbero attestato l'assenza di falsità nei pareri tecnici e l'assenza di utilità percepite; e infine contestazione delle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p., lett. c) (presunto pericolo di recidiva) in ragione del tempo trascorso, delle dimissioni dell'indagato dalle cariche e della sua incensuratezza.

La decisione

Il ricorrente ha rinunciato al ricorso con dichiarazione del 2 aprile 2023, dopo che il GIP di Napoli aveva revocato la misura degli arresti domiciliari (ordinanza del 13 marzo 2023). La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse. Essendo la perdita dell'interesse sopraggiunta successivamente alla proposizione del ricorso, la declaratoria di inammissibilità non ha comportato condanna alle spese processuali né sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, conformemente alla giurisprudenza richiamata.

Norme richiamate

  • Codice penale

    Gli articoli sono stati richiamati per inquadrare le ipotesi di corruzione (319), la rivelazione di segreti d'ufficio (321), la partecipazione (110) e le fattispecie collegate (353) oggetto delle imputazioni; la Corte non entra nel merito della valutazione degli elementi probatori perché il procedimento di cassazione si è estinto per rinuncia.

  • Codice penale

    Richiamati in relazione ad accuse differenti (capo 18 e correlati): ricorrono norme sulla partecipazione (110), corruzione (318/326 a seconda della fattispecie) e rivelazione di segreti (321); la difesa contestava la gravità indiziaria rispetto a tali norme.

  • Codice di procedura penale

    art. 274, comma 1, lett. c)

    L'art. 274 c.p.p., lett. c) è stato evocato dal Tribunale per giustificare la misura cautelare (rischio di reiterazione della condotta). La difesa ha contestato la concretezza e l'attualità del pericolo di recidiva, indicando elementi (epoca dei fatti, dimissioni, incensuratezza) in senso contrario.

  • Giurisprudenza

    Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166

    Il principio è stato richiamato per affermare che la sopravvenuta mancanza d'interesse determina l'inammissibilità del ricorso e, se la perdita dell'interesse è intervenuta dopo la proposizione dell'impugnazione, non si applicano le sanzioni per soccombenza (spese e ammende).

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso e la sopravvenuta cessazione della misura cautelare comportano l'inammissibilità per mancanza di interesse: quando l'interesse a ottenere una pronuncia cade, il giudizio si estingue senza condanna alle spese se la perdita è sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso.
  • Per contrastare una misura cautelare basata su gravità indiziaria è necessario fornire elementi che incidano concretamente sul quadro indiziario: assenza di collegamenti temporali e funzionali tra utilità e atti pubblici, mancanza di prova della dazione a carico dell'imputato, o esito negativo di riscontri (perquisizioni/sequestri) possono indebolire la sussistenza dell'indizio.
  • Le intercettazioni e le conversazioni costituiscono indizi significativi solo se riferibili all'indagato e contestualizzate: dialoghi tra terzi o riferimenti generici richiedono riscontri probatori per sostenere la gravità indiziaria.
  • La sussistenza delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) va valutata sulla base della concretezza e attualità del pericolo di recidiva: elementi quali l'anzianità dei fatti, le dimissioni da cariche e l'assenza di precedenti sono rilevanti per contestare la necessità della misura.
  • La declaratoria di inammissibilità per mancanza di interesse non giudica il merito delle censure difensive: eventuali questioni sostanziali rimangono non decise se il ricorso è estinto per sopravvenuta perdita dell'interesse.

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