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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29423/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con richiamo alla Corte costituzionale n. 186/2000.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello limitatamente al trattamento sanzionatorio. L'unico motivo dedotto contestava l'eccessività della pena e, in sostanza, la misura della pena base e degli aumenti/diminuzioni applicati. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura, volta a sollecitare una diversa graduazione della pena, non è consentita in sede di legittimità quando tende a sostituire la valutazione discrezionale del giudice di merito. Ha inoltre osservato che la motivazione sulla dosimetria era adeguata, con richiamo agli elementi ritenuti decisivi, e che la pena era stata determinata in misura di poco superiore al minimo edittale.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena deve avvenire secondo i criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    Il giudice di merito esercita la discrezionalità nella determinazione della pena in aderenza ai criteri di gravità del reato e capacità a delinquere.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di causa esimente della colpa.

  • Corte cost. sent. n. 186/2000

    È richiamata per il criterio dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La censura sulla misura della pena è inammissibile in cassazione quando si risolve in una richiesta di nuova valutazione discrezionale della dosimetria compiuta dal giudice di merito.
  • La determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
  • La motivazione sulla dosimetria è sufficiente quando il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non è necessario un percorso argomentativo analitico se la pena è collocata in prossimità del minimo edittale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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