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Sentenza

Sentenza n. 137/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 374 del 18.07.2025, concernente assegnazione carta docenti.

Giustizia amministrativa202500507

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 374 del 18 luglio 2025, relativa all'assegnazione del beneficio della carta del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, che lo aveva condannato a corrispondergli il beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui, per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, oltre alle spese legali. Il ricorrente ha dichiarato di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 e documentato il passaggio in giudicato, senza tuttavia ricevere il beneficio. Ha quindi chiesto l'assegnazione al Ministero di un termine di sessanta giorni per adempiere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il beneficio è stato accreditato; il ricorrente ha pertanto chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna del Ministero alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., prendendo atto dell'accredito del beneficio economico intervenuto nel corso del giudizio e della conseguente soddisfazione della pretesa sostanziale. Il Collegio ha comunque posto le spese a carico del Ministero, ritenendo che l'adempimento sopravvenuto non escludesse la necessità di regolare le spese in relazione all'inerzia che aveva reso necessario il giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in 500 euro, oltre oneri e accessori di legge, in favore del ricorrente e del difensore dichiaratosi antistatario, tenendo conto della semplicità e serialità del giudizio e dei minimi tariffari applicabili alle procedure esecutive mobiliari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico (c.d. bonus “carta del docente”, pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica) per l’aggiornamento e la formazione

    La disposizione costituisce il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto al docente dalla sentenza del giudice del lavoro posta in esecuzione.

  • art. 112 c.p.a.

    È indicato quale fondamento dell'azione di ottemperanza promossa per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza nel quale è stata resa la pronuncia.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale del ricorrente è stata integralmente soddisfatta.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997

    È richiamato con riferimento al termine che il ricorrente ha dichiarato di avere atteso prima di promuovere il giudizio esecutivo nei confronti dell'amministrazione.

  • d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    È richiamato quale parametro per la liquidazione delle spese legali, commisurate ai minimi tariffari relativi a controversie esecutive analoghe.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento dell'amministrazione intervenuto durante il processo, quando soddisfa integralmente la pretesa sostanziale riconosciuta dal giudicato, comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di adottare ulteriori misure esecutive o nominare un commissario ad acta.
  • L'adempimento sopravvenuto nel corso del giudizio di ottemperanza non esclude la regolazione delle spese a carico dell'amministrazione quando la sua precedente inerzia abbia reso necessaria la proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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