Cassazione Civile, Ordinanza n. 18013/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di un\'impresa individuale e dal successivo reclamo respinto dalla Corte d\'appello. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato il fallimento su istanza di una società creditrice, ritenendo provati un credito scaduto della società istante, debiti fiscali iscritti a ruolo, lo stato di insolvenza e l\'insussistenza dei requisiti di non fallibilità. In reclamo la titolare dell\'impresa contestava la fallibilità sostenendo che non fossero integrati i presupposti di cui all\'art. 1 l. fall.: gli immobili richiamati sarebbero stati di valore irrisorio, l\'attività sarebbe cessata da anni, non vi sarebbero stati ricavi rilevanti nei tre esercizi precedenti e l\'ammontare complessivo dei debiti non avrebbe superato la soglia di legge. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si deduceva violazione dell\'art. 1 l. fall. per avere la Corte territoriale ritenuto assoggettabile al fallimento l\'impresa; con il secondo si deduceva violazione dell\'art. 5 l. fall. per erroneo apprezzamento dello stato di insolvenza. In sostanza, la ricorrente chiedeva una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e della consistenza patrimoniale e debitoria dell\'impresa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che entrambi i motivi, pur formalmente rubricati come violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., mirassero in realtà a contestare l\'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito circa la sussistenza dei requisiti di fallibilità e dello stato di insolvenza. Tali censure, risolvendosi in una richiesta di nuovo scrutinio del materiale probatorio e della quaestio facti, sono state giudicate estranee al sindacato di legittimità. Ne è conseguita la conferma della decisione impugnata e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, oltre all\'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
reclamo proposto, ai sensi dell\'art. 18 l. fall.
viene richiamato come rimedio avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, ma senza statuizioni interpretative specifiche
requisiti di non fallibilità previsti dagli artt. 1 e 15 l.fall.
la verifica dei requisiti di non fallibilità è rimessa all\'accertamento di merito; in cassazione non è consentito trasformare la doglianza in una critica alla ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito
art. 15, ultimo comma, l. fall.
condizione prevista dall\'art. 15, ultimo comma, l. fall. , per la dichiarazione di fallimento
il superamento della soglia dei debiti scaduti può integrare il presupposto per la dichiarazione di fallimento
violazione e falsa applicazione, ai sensi dell\'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell\'art. 5 l. fall.
lo stato di insolvenza è un accertamento di fatto che, se contestato solo attraverso una diversa lettura delle prove, non è censurabile come violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
ai sensi dell\'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
il motivo per violazione di legge riguarda l\'erronea ricognizione della fattispecie astratta o la falsa sussunzione, non la contestazione delle risultanze di fatto
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento... dell\'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l\'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
a norma del comma 1 bis dello stesso art.13
richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso
Massime di principio
- Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. non consente di rimettere in discussione l\'accertamento della fattispecie concreta compiuto dal giudice di merito sulla base delle prove raccolte.
- La verifica dei requisiti di fallibilità dell\'imprenditore commerciale e dello stato di insolvenza appartiene al giudizio di merito; in cassazione è censurabile solo l\'erronea sussunzione della fattispecie, non la diversa lettura degli elementi istruttori.
- La doglianza che, sotto veste di violazione di legge, miri a ottenere un nuovo apprezzamento del patrimonio, dei ricavi o dell\'esposizione debitoria dell\'impresa è inammissibile perché eccede i limiti del giudizio di legittimità.
- Ai fini del fallimento, la mancata contestazione o prova contraria sui crediti scaduti e sulla consistenza dell\'attivo e del passivo può essere valorizzata dal giudice di merito nell\'accertamento dei presupposti oggettivi e soggettivi della procedura.
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