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Sentenza

Sentenza n. 1866/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300659

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Verbale della conferenza di servizi istruttoria del 9 febbraio 2023, archiviazione regionale del procedimento PAUR del 24 febbraio 2023 e, con motivi aggiunti, determinazione ministeriale dell’11 maggio 2023 di conclusione negativa del procedimento sulla variante al POB Fase 2, relativa alla realizzazione di una discarica di scopo per rifiuti TENORM contenenti amianto

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (soggetto responsabile della bonifica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, proprietaria di aree ricomprese nel SIN di Crotone e tenuta alla bonifica, ha impugnato gli atti relativi alla proposta di variante al POB Fase 2, finalizzata alla realizzazione di una discarica di scopo interna al sito per rifiuti TENORM contenenti amianto. La variante era stata presentata al MASE il 28 ottobre 2022 e, contestualmente, la società aveva chiesto alla Regione il PAUR. Il progetto originario era soggetto alla prescrizione, contenuta nel PAUR regionale del 2 agosto 2019 e recepita nel decreto ministeriale di approvazione del POB del 3 marzo 2020, secondo cui il sito di smaltimento finale dei rifiuti doveva trovarsi fuori dalla Calabria. Nel ricorso introduttivo la società ha dedotto: 1) violazione dell’art. 252, comma 4, d.lgs. 152/2006 e mancato esercizio da parte del MASE delle competenze sui SIN, oltre a difetto d’istruttoria, irragionevolezza e contraddittorietà, nonché violazione dei doveri di collaborazione e buona fede; 2) illegittimità dell’archiviazione regionale del PAUR, disposta senza esame della variante nella conferenza ministeriale, con censure di sviamento, illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione e violazione delle regole sulla conferenza di servizi; 3) illegittimità della prescrizione sul conferimento fuori regione alla luce della disciplina nazionale ed europea sui rifiuti, della pianificazione regionale e delle sopravvenienze introdotte dal d.lgs. 101/2020, nonché dei principi di libera circolazione; 4) violazione di proporzionalità e ragionevolezza e della libertà d’iniziativa economica. Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la conclusione negativa ministeriale dell’11 maggio 2023, riproponendo le censure sulla competenza del MASE e sulla prescrizione, lamentando l’omessa istruttoria e il difetto di motivazione e deducendo l’illegittimità derivata dagli atti precedenti. Il MASE ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione del verbale istruttorio; la Regione l’improcedibilità per sopravvenuti sviluppi della vicenda; INAIL il proprio difetto di legittimazione passiva.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’INAIL, estromettendolo: gli atti impugnati non erano stati adottati dall’Istituto e non riguardavano la sua attività di accertamento tecnico, limitata ai profili di tutela della salute dei lavoratori. Ha respinto l’eccezione regionale d’improcedibilità, ritenendo ancora attuale l’interesse alla valutazione della variante. Ha dichiarato inammissibile, per carenza di lesività attuale, l’impugnazione autonoma del verbale della conferenza istruttoria del 9 febbraio 2023: si tratta di un atto endoprocedimentale interlocutorio, privo di effetti diretti e di autonoma attitudine a determinare un arresto procedimentale; i verbali possono essere contestati insieme all’atto conclusivo. Nel merito, ha respinto la censura contro l’archiviazione regionale del PAUR: dopo la conclusione negativa della conferenza istruttoria, l’esito del procedimento regionale risultava inevitabile, poiché il PAUR era richiesto per una variante che non aveva avuto esito procedimentale positivo. Ha invece accolto il primo motivo aggiunto contro la determinazione ministeriale dell’11 maggio 2023. Regione e MASE avevano reciprocamente attribuito all’altra amministrazione la competenza a modificare la prescrizione sul destino finale dei rifiuti, determinando un’impasse che aveva impedito l’esame della variante. Poiché la prescrizione attiene al procedimento di bonifica del SIN ed era stata recepita nel decreto ministeriale di approvazione del POB, il MASE è l’autorità competente a intervenire su di essa; è quindi illegittima la conclusione negativa nella parte in cui il Ministero l’ha ritenuta immodificabile perché contenuta nel PAUR regionale. Gli ulteriori motivi del ricorso principale e dei motivi aggiunti sono stati assorbiti; il TAR ha precisato che non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati e che l’amministrazione dovrà riesercitarli tenendo conto degli sviluppi intervenuti nella vicenda. Il ricorso principale è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato; i motivi aggiunti sono stati accolti nei limiti indicati. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 252 d.lgs. 152/2006

    È il MASE, pertanto, l’autorità competente ad intervenire sulla prescrizione de qua, in quanto relativa al destino finale dei rifiuti nell’ambito di un procedimento di bonifica di un sito di interesse nazionale.

    Nel caso in esame, la prescrizione sul destino finale dei rifiuti attiene al procedimento di bonifica del SIN e la competenza a intervenire su di essa spetta al MASE.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Deve, peraltro, considerarsi che il giudice amministrativo, come ben noto, non può pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati (art.34, co.2, c.p.a.), e, nella vicenda in esame, l’amministrazione procedente sarà chiamata a riesercitare il potere, tenendo naturalmente conto degli sviluppi che la vicenda amministrativa relativa all’attività di bonifica del SIN ha avuto nelle more della definizione del presente giudizio.

    Il giudice non può sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio di poteri non ancora esercitati; dopo l’annullamento, l’amministrazione deve riesercitare il potere considerando gli sviluppi medio tempore intervenuti.

Massime di principio

  • La prescrizione sul destino finale dei rifiuti che attiene al procedimento di bonifica di un sito di interesse nazionale rientra nella competenza dell’autorità statale responsabile della procedura di bonifica, quando la prescrizione sia stata recepita nel provvedimento ministeriale di approvazione del progetto operativo di bonifica.
  • Una determinazione ministeriale di conclusione negativa è illegittima se l’amministrazione, ritenendosi incompetente a intervenire su una prescrizione rilevante per il progetto di bonifica, non esercita il potere che le compete e ciò impedisce l’esame della variante proposta.
  • Il verbale di una conferenza di servizi istruttoria, in quanto atto endoprocedimentale interlocutorio privo di effetti lesivi diretti e di autonoma attitudine a determinare un arresto procedimentale, non è autonomamente impugnabile; le relative censure vanno proposte insieme all’atto conclusivo del procedimento.
  • Il giudice amministrativo non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati; annullato l’atto conclusivo illegittimo, spetta all’amministrazione riesercitare il potere tenendo conto degli sviluppi sopravvenuti.

Come è indicizzato

MaterieBonifiche e siti contaminatiRifiutiConferenza di serviziLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di istruttoria

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