Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20672/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall’omologazione, da parte del tribunale, del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da una debitrice ai sensi dell’art. 67 c.c.i.i. Un creditore finanziario ha proposto reclamo contro la decisione di omologa, sostenendo che la debitrice non fosse meritevole di accesso alla procedura perché avrebbe aggravato consapevolmente il proprio sovraindebitamento e che, quindi, la proposta fosse illegittima. La Corte d’appello ha però dichiarato inammissibile il reclamo, ritenendo che il creditore, qualificato come corresponsabile del dissesto per violazione degli obblighi di concessione responsabile del credito ex art. 124-bis T.U.B., non fosse legittimato a reclamare. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 69, comma 2, c.c.i.i., sostenendo che il divieto per il creditore colpevole riguarda solo le contestazioni sulla convenienza della proposta e non anche quelle sui presupposti di legittimità e meritevolezza del debitore; con il secondo motivo ha dedotto omesso esame del fatto decisivo relativo alla meritevolezza della debitrice. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo, affermando che il creditore colpevole può comunque opporsi o reclamare per motivi di legittimità della proposta, mentre gli è preclusa soltanto la contestazione della convenienza economica della stessa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarato assorbito il secondo, cassato la sentenza della Corte d’appello di Ancona e rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché esamini nel merito il reclamo del creditore e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha enunciato il principio secondo cui, nella procedura di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il creditore che abbia colpevolmente determinato o aggravato l’indebitamento, o abbia violato l’art. 124-bis T.U.B., è inibito solo a contestare la convenienza della proposta, ma non a proporre opposizione o reclamo per far valere vizi attinenti ai requisiti di legittimità della domanda del consumatore, compresa la sua meritevolezza.

Norme richiamate

  • art. 67 d.lgs. n. 14 del 2019

    individua il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore quale procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

  • art. 69 d.lgs. n. 14 del 2019

    il comma 1 subordina l’accesso del consumatore alla procedura all’assenza di colpa grave, malafede o frode; il comma 2, come interpretato dalla Corte, preclude al creditore colpevole solo opposizione e reclamo sulla convenienza della proposta, non anche sulle questioni di legittimità.

  • art. 124-bis d.lgs. n. 385 del 1993

    richiama i principi di concessione responsabile del credito; la violazione di tali principi può rilevare ai fini del credito colpevole, ma non elimina in assoluto la legittimazione a contestare la legittimità della procedura.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro del primo motivo di ricorso, formulato come violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    è il parametro del secondo motivo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel procedimento di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il divieto per il creditore che abbia contribuito colpevolmente al dissesto opera solo rispetto alle contestazioni sulla convenienza economica della proposta, non rispetto alle doglianze che attengono ai requisiti di legittimità della domanda.
  • La legittimazione del creditore colpevole a proporre opposizione o reclamo permane quando la censura riguarda l’ammissibilità della procedura o la meritevolezza del debitore, poiché tali profili non coincidono con la mera valutazione dell’interesse economico del creditore.
  • Il giudice di merito non può dichiarare inammissibile il reclamo del creditore colpevole sulla base della sola sua corresponsabilità nel sovraindebitamento, senza distinguere tra contestazioni di convenienza e contestazioni di legittimità.
  • L’interpretazione dell’art. 69 c.c.i.i. va letta in senso restrittivo quanto alla limitazione dei diritti di difesa del creditore: la preclusione è eccezionale e non si estende oltre l’oggetto testualmente previsto dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieSovraindebitamentoContenzioso tributarioImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.