Cassazione Penale, Ordinanza n. 18712/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 27/05/2025, deduceva un unico motivo di violazione di legge penale in relazione all'art. 192, comma 2, c.p.p., contestando la valutazione degli indizi posti a fondamento della responsabilità per il reato di ricettazione. In sostanza, il ricorrente censurava la motivazione della sentenza di merito proponendo una diversa lettura del materiale processuale e una diversa ricostruzione storica dei fatti, sostenendo che la prova indiziaria fosse stata erroneamente apprezzata e che mancassero i presupposti per affermare la sua responsabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la doglianza mirava, in realtà, a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre ritenuto che la motivazione della sentenza di merito fosse immune da vizi logici e giuridici, avendo il giudice di appello esplicitato in modo coerente le ragioni della conferma della responsabilità, valorizzando la materiale disponibilità dei beni privi di documentazione e l'assenza di una spiegazione attendibile sulla loro provenienza. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La valutazione della prova indiziaria deve fondarsi su indizi gravi, precisi e concordanti; in cassazione non è consentito contestare tale apprezzamento chiedendo una nuova lettura del materiale probatorio se la motivazione di merito è логicamente e giuridicamente corretta.
Il reato di ricettazione è ritenuto integrato sulla base della materiale disponibilità di beni privi di documentazione e dell'assenza di una giustificazione credibile circa la loro provenienza.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del merito attraverso una diversa lettura delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti, se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione non illogica e giuridicamente corretta.
- La censura sulla prova indiziaria ex art. 192, comma 2, c.p.p. è inammissibile in cassazione quando si risolve in una contestazione del peso attribuito agli indizi e non in un vero vizio di legge o di motivazione rilevabile nei limiti del controllo di legittimità.
- Ai fini della ricettazione, la disponibilità di beni di provenienza non documentata, unita alla mancata giustificazione della loro lecita provenienza, può costituire base probatoria sufficiente per affermare la responsabilità, se il giudice di merito spiega adeguatamente il ragionamento inferenziale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita a favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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