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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14135/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato l'esito sostanziale di condanna già emesso nei gradi di merito e ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di detenzione illecita di sostanza stupefacente in ingente quantità. La Corte di appello aveva riformato la sentenza di primo grado solo sul trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena. In Cassazione la difesa ha proposto due censure: 1) vizio di motivazione, assumendo che la Corte territoriale avesse fondato la decisione su una ricostruzione arbitraria dei fatti e priva di adeguati elementi probatori; 2) violazione di legge per omessa riqualificazione del fatto nell'ipotesi più lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La Corte ha tuttavia rilevato che in appello vi era stata rinuncia ai motivi attinenti alla responsabilità da parte dell'imputato e del difensore, con conseguente inammissibilità delle doglianze riproposte in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Fattispecie base di detenzione illecita di sostanza stupefacente, contestata per la detenzione di un'ingente quantità di droga al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Ipotesi di minore gravità invocata dalla difesa come possibile riqualificazione più favorevole, ma non esaminabile in cassazione in ragione della rinuncia ai motivi sulla responsabilità in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La censura in cassazione relativa alla responsabilità penale è inammissibile quando in appello l'imputato abbia rinunciato ai motivi concernenti la responsabilità, poiché tali questioni non possono essere successivamente riproposte.
  • La richiesta di riqualificazione del fatto nell'ipotesi più lieve del reato stupefacenti non è scrutinabile se la doglianza si innesta su motivi di merito già rinunciati nel giudizio di appello.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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