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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10778/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza cautelare del 21/02/2026 e la sentenza del 02/03/2026 che hanno disposto la consegna all'autorità francese in esecuzione di mandato di arresto europeo emesso il 31/03/2025 per reati relativi ad associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e riciclaggio. Il ricorso si articolava in quattro motivi: (1) violazione dell'art.10, comma 2, legge n.69/2005 e travisamento dei fatti per mancato rispetto del termine di 24 ore per l'avviso al difensore (notificazione tardiva dell'udienza di convalida); (2) violazione dell'art.18-bis legge n.69/2005 per inosservanza della causa di rifiuto facoltativo prevista in caso di reati commessi anche in Italia; (3) mancata verifica della pendenza di un procedimento in Italia per gli stessi fatti; (4) mancata verifica e carenza degli elementi di prova indicati nel mandato di arresto europeo, con rilevata genericità dei capi di imputazione

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto errato il richiamo all'art.10: l'arresto era stato eseguito d'iniziativa dalla polizia giudiziaria e va valutato alla luce dell'art.11 e delle norme di convalida urgenti (art.13), non essendo previsto un termine di preavviso di 24 ore per l'avviso al difensore nell'ambito di tale procedura; la comunicazione anche poche ore prima non comporta nullità. Sul secondo e terzo motivo la Corte ha ritenuto che dal mandato di arresto non risultino procedimenti pendenti in Italia né elementi che impongano l'applicazione della causa facoltativa di rifiuto (art.18-bis lett. a); la decisione di consegna è compatibile con i principi di cooperazione e con la garanzia del ne bis in idem, che richiede una effettiva pendenza di procedimento nello Stato diverso da quello emittente. Sul quarto motivo la Corte ha ritenuto che il mandato di arresto contenga le indicazioni formali richieste dall'art.6 della legge n.69/2005 (momento, luogo, circostanze, persone offese, qualificazione giuridica, limiti di pena e doppia incriminabilità) e che la rimozione dal testo normativo dell'obbligo di indicare i "gravi indizi" (d.lgs. 2/2/2021, n.10) esclude che la loro mancata menzione possa legittimare il rifiuto della consegna. Ha altresì rilevato la sussistenza della doppia incriminabilità e l'applicabilità della consegna obbligatoria per reati con pena massima pari o superiore a tre anni in base alla Decisione quadro 2002/584/GAI. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • legge 22 aprile 2005, n. 69, art.10, comma 2

    Richiamata dal ricorrente per il termine di 24 ore di avviso al difensore; la Corte osserva che tale norma non si applica all'arresto d'iniziativa della polizia giudiziaria, per il quale è invece rilevante l'art.11 e la procedura di convalida urgente

  • legge 22 aprile 2005, n. 69, art.11

    disciplina l'arresto eseguito d'iniziativa dalla polizia giudiziaria; per questo tipo di arresto non è previsto il termine di preavviso di 24 ore al difensore per l'udienza di convalida

  • legge 22 aprile 2005, n. 69, art.13

    stabilisce l'obbligo di procedere all'udienza di convalida entro il più breve termine di 48 ore dalla ricezione del verbale di arresto; la procedura è urgente e compatibile con comunicazioni di avviso anche ravvicinate

  • legge 22 aprile 2005, n. 69, art.18-bis, lett. a)

    prevede una causa facoltativa di rifiuto della consegna qualora il reato sia stato commesso anche nello Stato richiesto; la Corte ha ritenuto che la norma operi solo se esiste un procedimento pendente in Italia per gli stessi fatti e una manifestazione di volontà di esercitare la giurisdizione

  • legge 22 aprile 2005, n. 69, art.6

    indica le informazioni minime che il mandato di arresto europeo deve contenere; la Corte ha ritenuto che il mandato in esame forniva le indicazioni formali necessarie (momento, luogo, circostanze, persone offese, qualificazione giuridica, limiti di pena, doppia incriminabilità)

  • legge 22 aprile 2005, n. 69, art.17, comma 4 (modificato dal d.lgs. 2/2/2021, n.10)

    il riferimento ai "gravi indizi" è stato eliminato dal testo; la mancata indicazione di tali indizi nel mandato non costituisce motivo legittimo di rifiuto della consegna

  • Decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, art.2, comma 2

    prevede la consegna obbligatoria per taluni reati quando la pena massima nello Stato emittente sia pari o superiore a tre anni; applicabile indipendentemente dalla doppia incriminazione nei casi previsti

  • Codice penale, artt. 416 e 649-bis

    richiamati come norme del diritto penale italiano corrispondenti alle fattispecie contestate, a supporto della valutazione della doppia incriminabilità

  • Testo unico immigrazione (TUI), art.12

    richiamato nel testo per indicare la corrispondenza normativa italiana in materia di immigrazione clandestina, ai fini della doppia incriminabilità

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art.50; Convenzione di Schengen

    richiamati come riferimento al principio del ne bis in idem e all'importanza della cooperazione giudiziaria tra Stati membri nelle ipotesi di reati commessi in più Paesi

Massime di principio

  • Per un arresto eseguito d'iniziativa dalla polizia giudiziaria non si applica il termine di preavviso di 24 ore previsto dall'art.10 l.69/2005: la convalida segue le regole urgenti (art.11 e art.13) e può avvenire anche con breve preavviso al difensore senza che ciò determini automaticamente nullità
  • La causa facoltativa di rifiuto prevista dall'art.18-bis l.69/2005 per reati commessi "anche in Italia" richiede l'esistenza effettiva di un procedimento pendente in Italia per gli stessi fatti; la mera indicazione che alcune condotte si sono svolte in più Stati non è sufficiente a impedire la consegna
  • Il giudice dello Stato richiesto deve valutare prioritariamente la cooperazione giudiziaria e non può rifiutare la consegna per timore di sovrapposizioni internazionali senza che esista una chiara litispendenza o volontà manifesta di uno Stato di esercitare la propria giurisdizione
  • Il mandato di arresto europeo deve contenere le informazioni formali minime previste dall'art.6 l.69/2005 (momento, luogo, circostanze, qualificazione giuridica, limiti di pena, persone offese) e la mancata esplicitazione dei "gravi indizi" non è più motivo legittimo di rifiuto dopo la modifica normativa
  • Per reati per i quali la Decisione quadro 2002/584/GAI prevede la consegna obbligatoria (pena massima nello Stato emittente ≥ 3 anni) la consegna può essere disposta indipendentemente dalla doppia incriminazione, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge
  • In situazioni con reati commessi in più Stati, è fondamentale verificare l'esistenza di procedimenti pendenti e l'effettiva volontà di uno Stato di assumere la giurisdizione prima di invocare cause di rifiuto; l'onere probatorio grava su chi sostiene l'esistenza di tali condizioni

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