Cassazione Penale, Sentenza n. 29545/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, con cinque motivi, dell'ordinanza di conferma degli arresti domiciliari disposti dal Gip del Tribunale di Cassino (14/11/2022) e confermati dal Tribunale di Roma (28/11/2022). Motivi: 1) violazione del diritto di difesa e nullità per presunta negazione dell'accesso all'ascolto di registrazioni audio (14/10/2022 e 02/11/2022) con richiesta di inutilizzabilità dei file; 2) mancanza o illogicità della motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con censura della credibilità della persona offesa e dei riscontri a favore dell'accusa; 3) violazione o falsa applicazione dell'art. 274, lett. c) c.p.p. (insussistenza delle esigenze cautelari e mancanza di attualità/concretezza); 4) omessa motivazione sulla sproporzione della misura cautelare e violazione dell'art. 275 c.p.p.; 5) errata qualificazione giuridica dei fatti (avrebbe dovuto trattarsi, secondo la difesa, di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, art. 393 c.p.).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Sul primo motivo ha ritenuto che la difesa era stata autorizzata all'ascolto delle registrazioni ma non ha provato di essersi effettivamente attivata; dunque la contestazione è priva di prova e la richiesta di inutilizzabilità è inammissibile. Per i restanti motivi la Corte ha richiamato il limitato sindacato di legittimità sulle argomentazioni del giudice del riesame: è consentita solo la verifica della congruità logica e del rispetto dei principi di diritto, non una riconsiderazione dei fatti o della credibilità delle fonti. Il Tribunale aveva fornito motivazione analitica e persuasiva circa la gravità degli indizi, la coerenza delle dichiarazioni della persona offesa, i riscontri documentali e il pericolo di reiterazione (collegamenti con ambienti delinquenziali e modalità minatorie). La Corte ha ritenuto non censurabile la decisione di confermare gli arresti domiciliari. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato quale riferimento all'imputazione provvisoria ascritta al ricorrente; usato a titolo di identificazione della fattispecie contestata.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per motivare la brevità della esposizione dei motivi nel dispositivo di sentenza (limiti della motivazione nella cassazione in materia cautelare).
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma sulle esigenze cautelari, in particolare pericolo di reiterazione; la Corte ha ritenuto le esigenze cautelari attuali e concrete desumibili dalle modalità della condotta e dai collegamenti del ricorrente con ambienti delinquenziali.
Richiamato dalla difesa per dedurre sproporzione della misura; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la proporzionalità e necessità della misura.
Norma relativa all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte ha condiviso il giudice di merito che ha escluso tale ricostruzione e ha ritenuto elementi sintomatici di volontà costrittiva tali da configurare estorsione piuttosto che esercizio di un diritto.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. Filardo e altre pronunce)
Richiamati principi consolidati: il sindacato di legittimità sulle misure cautelari è limitato alla verifica della logica e del rispetto dei principi di diritto; le forme esteriori della condotta (violenza, intimidazione) sono rilevanti per la qualificazione del fatto e per il giudizio sulle esigenze cautelari.
Massime di principio
- Per contestare in cassazione una misura cautelare confermata dal riesame è necessario non solo riproporre una valutazione alternativa dei fatti: la Corte di cassazione verifica la sola adeguatezza logica e giuridica della motivazione del giudice del merito, non la diversa riconsiderazione delle prove.
- Gli atti che denunciano la violazione del diritto di difesa (es. divieto di ascolto di registrazioni) devono essere provati concretamente: è insufficiente affermare genericamente la negazione dell'accesso senza dimostrare di aver chiesto ed effettivamente subito un impedimento.
- L'attualità del pericolo di reiterazione, ai sensi dell'art. 274 c.p.p., può essere desunta anche da modalità della condotta e da collegamenti con ambienti criminali, non richiedendo che le condotte siano necessariamente recentissime se sussistono elementi indicativi di persistenza del rischio.
- La gravità delle modalità (violenza, intimidazione, coinvolgimento di terzi) è elemento rilevante per escludere che il fatto sia mera esercitazione arbitraria di un diritto e può giustificare misure cautelari più incisive.
- Motivi ripetitivi, generici o che non si confrontano punto per punto con la motivazione del giudice di merito sono inammissibili in cassazione e comportano normalmente la condanna alle spese.
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