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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22570/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo era manifestamente infondato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna alla pena di due anni di reclusione per bancarotta fraudolenta. L'unico motivo dedotto riguardava il diniego della sospensione condizionale della pena: la difesa sosteneva, in sostanza, che non dovesse operare un ostacolo alla seconda concessione e richiamava l'art. 172 c.p., valorizzando il precedente penale derivante da sentenza ex art. 444 c.p.p. e la successiva estinzione del reato. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la pena irrogata, cumulata con quella detentiva precedentemente sospesa (mesi uno e giorni dieci di reclusione), superava il limite massimo dei due anni previsto come ostacolo normativo alla concessione; ha inoltre precisato che il richiamo all'art. 172 c.p. era inconferente e che la sentenza ex art. 444 c.p.p. costituisce comunque precedente penale valutabile ai fini dell'art. 163 c.p., anche se sia intervenuta l'estinzione del reato ex art. 445, comma 2, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 163 c.p.

    La sospensione condizionale della pena non è concedibile quando, sommata alla pena detentiva già sospesa in precedenza, la pena complessiva supera il limite massimo legalmente previsto; ai fini della valutazione rilevano i precedenti penali.

  • art. 172 c.p.

    Il richiamo a tale norma è inconferente rispetto alla valutazione della sospensione condizionale della pena, perché l'eventuale estinzione della pena assume rilievo semmai ai fini dell'art. 163 c.p.

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di applicazione della pena è equiparata a sentenza di condanna e costituisce precedente penale valutabile ai fini del diniego della sospensione condizionale.

  • art. 445, comma 2, c.p.p.

    L'intervenuta estinzione del reato cui si riferisce la sentenza di patteggiamento non ne elimina la rilevanza come precedente penale ai fini della sospensione condizionale.

Massime di principio

  • Ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, deve verificarsi il rispetto del limite massimo di pena complessivamente considerata, tenendo conto anche di eventuali precedenti pene detentive già sospese.
  • La sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. è assimilata a una sentenza di condanna e può essere valorizzata come precedente penale anche se il reato oggetto di patteggiamento si sia estinto.
  • L'estinzione del reato o della pena non neutralizza automaticamente gli effetti del precedente ai fini del giudizio sulla sospensione condizionale, quando la disciplina applicabile attribuisce comunque rilievo a quel precedente.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando censura il diniego della sospensione condizionale sulla base di argomenti privi di pertinenza rispetto al parametro normativo applicato dalla decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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