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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30938/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che lo aveva ritenuto responsabile del reato di evasione. Dal testo emerge che il ricorso censurava, in sostanza, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che dovesse essere riconosciuta in relazione alle circostanze del caso. La Corte di cassazione ha però rilevato che il diniego della causa di non punibilità era stato motivato in modo puntuale e logico, valorizzando l'intensità del dolo e la carenza di elementi probatori diretti a sostenere la versione difensiva sulle ragioni dell'allontanamento dal domicilio di restrizione, posto a base della contestazione di evasione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo non deducibili in sede di legittimità i motivi prospettati, perché la decisione impugnata aveva già escluso in modo adeguatamente motivato l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. sulla base dell'intensità del dolo e dell'insufficienza degli elementi probatori a favore della giustificazione difensiva dell'allontanamento dal domicilio di restrizione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la motivazione della sentenza di merito esclude la compatibilità della causa di non punibilità valorizzando l'intensità del dolo e la mancanza di elementi probatori a sostegno della tesi difensiva.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentiti motivi che si risolvano in una critica generica o meramente valutativa della motivazione con cui il giudice di merito ha escluso la particolare tenuità del fatto, se tale motivazione è logica e congrua.
  • Il diniego dell'art. 131-bis c.p. può essere sorretto dall'intensità del dolo e dalla non credibilità o insufficienza degli elementi probatori addotti a giustificazione della condotta contestata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di cassazione deve applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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