Cassazione Civile, Ordinanza n. 09677/2025 del 13/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
Una società aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma indicata come limite massimo di una fideiussione omnibus prestata a favore di una debitrice principale per obbligazioni derivanti da finanziamenti rimasti inadempiuti. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione e la Corte d’appello aveva confermato il rigetto. In cassazione la società obbligata in garanzia ha impugnato la sentenza d’appello, ma non ha depositato, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., la copia notificata della sentenza impugnata, assumendo peraltro che la sentenza le fosse stata notificata. La Corte ha verificato che il ricorso per cassazione era stato notificato oltre il termine che, in presenza della mancata produzione della copia notificata della sentenza, avrebbe consentito di sanare il difetto di deposito; inoltre ha rilevato la tardività del deposito del controricorso della resistente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata ex art. 369 c.p.c. e per tardività incompatibile con la sanatoria mediante tempestiva notifica del ricorso entro il termine utile. Ha inoltre rilevato la tardività del controricorso della resistente, e per tale ragione non ha pronunciato sulle spese. È stato altresì dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
Norme richiamate
Il ricorrente per cassazione deve depositare la copia notificata della sentenza impugnata; la mancata produzione non è sanata se la notifica del ricorso non interviene entro il termine utile decorrente dalla pubblicazione della sentenza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di declaratoria di inammissibilità, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell’integrazione del regime dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il deposito della copia notificata della sentenza impugnata è un adempimento necessario ai sensi dell’art. 369 c.p.c.; la sua omissione determina inammissibilità salvo sanatoria nei limiti temporali previsti.
- La sanatoria del difetto di deposito della sentenza notificata richiede che la notifica del ricorso avvenga entro il termine utile decorrente dalla pubblicazione della decisione impugnata.
- La tardività del controricorso non consente di porre le spese di lite a carico della parte controricorrente, potendo giustificare la mancata pronuncia sulle spese.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex d.P.R. n. 115 del 2002.
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