Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1200/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determinazione dirigenziale numero repertorio CE/2423/2025 del 25/11/2025 - numero protocollo CE/146685/2025 del 25/11/2025, concernente il divieto di prosecuzione dell’attività di deposito esercitata dalla parte ricorrente in Roma, Via di Tor Cervara n. 134, notificata via p.e.c. mediante lettera di trasmissione del 26/11/2025, Prot. n.: CE/2025/146838; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202601127

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto di prosecuzione dell’attività di deposito esercitata in Roma, adottato in relazione all’esito negativo della verifica di compatibilità edilizio-urbanistica della SCIA commerciale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività di deposito ed esposizione dichiarata mediante SCIA commerciale. Il provvedimento era fondato sull’incompatibilità dell’attività con la destinazione urbanistica dell’area, classificata dal PRG come «Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale» ai sensi dell’art. 85 delle NTA, nonché sulla presenza, in parte dell’area, di un vincolo derivante dal PTPR. Il giudice ha inoltre rilevato che il tecnico asseverante aveva dichiarato erroneamente sia l’assenza di vincoli paesaggistici sia la compatibilità urbanistica dell’area con l’attività dichiarata, rappresentando la particella catastale come avente destinazione «città da ristrutturare» anziché quella risultante dagli atti. Tali circostanze erano rilevanti anche perché il provvedimento era stato adottato entro dodici mesi dalla presentazione della SCIA.

La decisione

Nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, il TAR ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris. Ha considerato legittimamente fondato, allo stato degli atti, il divieto di prosecuzione sull’esito negativo della verifica di compatibilità edilizio-urbanistica della SCIA, poiché l’elaborato progettuale relativo all’impatto acustico evidenziava che la porzione della particella interessata dall’attività aveva destinazione urbanistica diversa da quella residenziale della frazione adiacente. Il Collegio ha inoltre rilevato che il provvedimento era stato adottato entro dodici mesi dalla presentazione della SCIA, in conformità al primo comma dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, ratione temporis vigente. In ogni caso, le attestazioni inesatte o fallaci contenute nella SCIA circa l’assenza di vincoli paesaggistici e la destinazione urbanistica dell’area erano ritenute inidonee a consentire il consolidamento degli effetti della segnalazione. La domanda cautelare è stata pertanto respinta, con condanna della società ricorrente al pagamento di euro 1.000,00, oltre accessori di legge, per le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata valutata alla luce dei presupposti cautelari, in particolare del fumus boni iuris.

  • art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990

    Il provvedimento di divieto è stato ritenuto adottato entro il termine di dodici mesi dalla presentazione della SCIA, secondo la disciplina ratione temporis vigente; inoltre, le dichiarazioni fallaci rese nella SCIA sono state considerate ostative al consolidamento dei relativi effetti.

  • art. 85 delle N.T.A. del P.R.G. di Roma

    Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale

    La destinazione urbanistica dell’area è stata ritenuta incompatibile con l’attività di deposito ed esposizione dichiarata nella SCIA.

  • P.T.P.R.

    La presenza di un vincolo derivante dal piano territoriale paesaggistico regionale è stata considerata tra i presupposti del diniego di compatibilità e del divieto di prosecuzione.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando, sulla base di una sommaria delibazione, il provvedimento impugnato risulti fondato sull’incompatibilità dell’attività segnalata con la destinazione urbanistica dell’area e non emerga il necessario fumus boni iuris.
  • Il divieto di prosecuzione di un’attività oggetto di SCIA può essere adottato entro il termine di dodici mesi previsto dalla disciplina ratione temporis applicabile all’annullamento d’ufficio degli effetti della segnalazione.
  • La falsa o inesatta rappresentazione, nella SCIA o nelle asseverazioni tecniche allegate, della destinazione urbanistica dell’area e dell’assenza di vincoli paesaggistici impedisce il consolidamento degli effetti della segnalazione e legittima l’intervento repressivo dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziDestinazioni d'uso e zone omogeneeAutotutela
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.