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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00351/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la statuizione di responsabilità già pronunciata nei gradi di merito per bancarotta fraudolenta per distrazione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per bancarotta fraudolenta per distrazione. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, contestando in sostanza la ricostruzione dei fatti e la prova del proprio coinvolgimento. La Corte ha rilevato che le censure erano generiche, incentrate su questioni di fatto e riproducevano argomenti già esaminati e disattesi nei gradi di merito, nei quali era stata ritenuta provata la qualifica di amministratore di fatto del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 216 l. fall.

    La norma è richiamata solo indirettamente dalla qualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta per distrazione; la decisione non ne sviluppa il contenuto, ma conferma la responsabilità per la distrazione patrimoniale nella procedura concorsuale.

  • art. 606 c.p.p.

    È evocato in modo implicito attraverso la deduzione di violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ribadisce che censure generiche e di merito non sono idonee a fondare un valido ricorso di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure di merito già disattese nei gradi precedenti, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione non può risolversi in una mera contestazione generica della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito.
  • In materia di bancarotta fraudolenta per distrazione, la qualifica di amministratore di fatto può essere desunta dal compendio probatorio e, se adeguatamente motivata, resiste al vaglio di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale

Testo integrale

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