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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34204/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per truffa (art. 640 c.p.) decisa in appello, deducendo: violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. per una presunta difformità fra la descrizione degli "artifizi" nel capo di imputazione e la ricostruzione fatta in sentenza; vizio di motivazione e violazione dell'art. 640 c.p., sostenendo che la vicenda avesse rilievo solo civilistico o, al più, configurasse appropriazione indebita (art. 646 c.p.); e violazione dell'art. 99 c.p. nella valutazione della recidiva, poiché le condanne pregresse erano remote (commesse fra 1983 e 1996) e, soprattutto, l'imputato aveva positivamente assolto un periodo di affidamento in prova nel 2017, elemento che poteva escludere o attenuare la recidiva e, conseguentemente, determinare l'estinzione del reato per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato in parte inammissibili i motivi (fra cui la richiesta di rinuncia alla trattazione orale, ritenuta irricevibile nella vigenza della disciplina pandemica; la doglianza sugli artt. 521 e 522 c.p.p. perché non dedotta in appello; e la censura sulla qualificazione del fatto come truffa, considerata mera rinnovazione di contestazioni di merito). Tuttavia ha ritenuto fondato il motivo relativo alla valutazione della recidiva: la Corte d'appello non ha adeguatamente motivato l'esclusione/valorizzazione dei precedenti, omettendo di considerare il positivo esito dell'affidamento in prova del 2017 come indice di attenuazione della pericolosità sociale. Perciò la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della recidiva e ha rinviato la questione ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio sul punto. In sede di rinvio andrà poi verificata, in base all'esito della nuova valutazione della recidiva, l'eventuale applicabilità della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla parte come parametro della correlazione fra imputazione e motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto la contestazione tardiva perché non sollevata in appello

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Analogamente all'art. 521, invocato dal ricorrente per vizio di correlazione; la Cassazione ha dichiarato la censura inammissibile per mancata deduzione in appello

  • art. 640 cod. pen.

    Norma sostanziale contestata (truffa). La Corte di appello ha ritenuto sussistenti artifizi e raggiri necessari ad integrare il reato di truffa; la Cassazione ha ritenuto insussistente la censura di merito che propone una diversa lettura fattuale

  • art. 646 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente come alternativa (appropriazione indebita). La Corte ha ricordato il principio che la differenza dipende dalla presenza di artifici necessari a perpetrare l'appropriazione; nel caso i giudici di merito hanno ritenuto presenti gli artifizi

  • art. 99 cod. pen.

    Norma sulla recidiva invocata dal ricorrente: la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia adeguatamente motivato l'uso dei precedenti remoti senza considerare il positivo affidamento in prova del 2017, perciò ha annullato la decisione limitatamente alla valutazione della recidiva

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    Citato in relazione alla disciplina emergenziale per le trattazioni in Cassazione; la Corte ha affermato l'irrevocabilità della richiesta di trattazione orale nel periodo emergenziale per rispettare i termini e la forma alternativa di trattazione

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento alle nullità assolute; la Corte distingue la violazione della correlazione imputazione‑sentenza come nullità intermedia non ricompresa fra le nullità di cui all'art. 178

  • art. 182 cod. proc. pen., comma 2

    Riferito al termine per proporre eccezione di nullità che non sia assoluta; la Corte ricorda l'obbligo di proporre l'eccezione nei termini indicati

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto dei termini per proporre eccezioni di nullità di atti processuali

  • art. 581, comma 1, e art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norme relative ai requisiti di specificità del ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto che alcune doglianze del ricorrente mancassero della necessaria specificità e costituivano mera replica di valutazioni di merito

  • art. 111, comma secondo, Cost.

    Richiamato in relazione al diritto alla ragionevole durata del processo; motivazione usata per giustificare l'irrevocabilità della scelta sulla trattazione orale nella fase emergenziale

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 185/2015

    Citata dal ricorrente come interpretazione di art. 99 c.p.; la decisione di merito non è stata ritenuta dalla Cassazione sufficientemente motivata rispetto agli elementi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità

Massime di principio

  • Le censure di violazioni processuali che incidono sulla correlazione fra imputazione e sentenza (nullità di regime intermedio) devono essere sollevate tempestivamente nel grado di giudizio in cui la nullità si sarebbe verificata; non possono essere proposte per la prima volta in cassazione
  • Le doglianze che si limitano a offrire un'alternativa di lettura dei fatti già valutati dai giudici di merito sono inammissibili in cassazione: la Corte di legittimità non riesamina i fatti e le prove, salvo errori di diritto o travisamenti decisivi documentati
  • Nella valutazione della recidiva il giudice deve motivare espressamente la rilevanza o esclusione dei precedenti anche alla luce di elementi di recupero sociale (es. esito positivo di misura alternativa/affidamento in prova): omissioni motivazionali su questo punto possono comportare annullamento e rinvio
  • Se dall'esito della valutazione della recidiva deriva la possibile estinzione del reato per prescrizione, il giudice di merito deve affrontare e motivare anche tale questione accessoria
  • In periodi di disciplina processuale emergenziale (es. norme anti‑COVID), le scelte procedurali previste (come la trattazione orale) possono essere considerate irrevocabili per esigenze di rispetto dei termini e della durata ragionevole del processo
  • Nel contestare la qualificazione giuridica del fatto (p.es. truffa vs appropriazione indebita) è necessario dimostrare specifici travisamenti di fatti o errori logico‑giuridici nella motivazione, non limitarsi a riproporre argomentazioni alternative

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