Cassazione Penale, Ordinanza n. 30894/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la decisione della Corte d'appello di Caltanissetta che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Gela. L'imputato era stato ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 1, comma 1, lett. f), della legge n. 150 del 1992, per avere portato con sé, in vista della vendita, tre tartarughine appartenenti alla specie protetta Testudo hermanni, dopo che gli operanti del Centro Anticrimine Natura di Palermo erano intervenuti a seguito di un annuncio di vendita. Nel ricorso si contestava: 1) la conferma del giudizio di colpevolezza, invocando una diversa lettura delle prove; 2) il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) un vizio di motivazione sia sulla responsabilità sia sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché diretto a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, estranea al giudizio di legittimità, rilevando che la motivazione dei giudici di merito era esauriente e non illogica. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva correttamente escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando il numero degli esemplari messi in vendita e i precedenti penali dell'imputato, indicativi della non occasionalità della condotta. Ha infine reputato infondato il terzo motivo, poiché la sentenza impugnata aveva già risposto alle obiezioni difensive sia sul merito sia sulla pena. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stato posto a carico del ricorrente il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, lett. f), legge n. 150 del 1992
norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per la condotta di detenzione/trasporto finalizzato alla vendita di esemplari di specie protetta.
la particolare tenuità del fatto è stata negata in ragione del numero degli esemplari coinvolti e dei precedenti penali dell'imputato, indice di non occasionalità della condotta.
la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'obbligo di pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la veste della censura di responsabilità, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti.
- La motivazione è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia esposto una ricostruzione coerente, esauriente e non manifestamente illogica del compendio probatorio, anche se la difesa proponga letture diverse delle stesse risultanze.
- La particolare tenuità del fatto può essere legittimamente esclusa quando la condotta presenti elementi sintomatici di maggiore offensività o non occasionalità, come il numero degli oggetti coinvolti e i precedenti penali dell'imputato.
- Il vizio di motivazione non sussiste se la sentenza impugnata si confronta con le principali doglianze difensive e fornisce una risposta razionale sia sulla responsabilità sia sul trattamento sanzionatorio.
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