Cassazione Penale, Ordinanza n. 31636/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per tentato furto aggravato in concorso con altri e resistenza a pubblico ufficiale. Con il ricorso, tramite difensore, ha dedotto mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità, chiedendo l'annullamento della decisione, con o senza rinvio. Con memoria personale ha ribadito la propria innocenza. La sentenza impugnata aveva ritenuto, in conformità al primo giudice, che l'imputato fosse stato sorpreso dalle forze dell'ordine mentre si impossessava di parti di un immobile di proprietà demaniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del fatto e del materiale probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua, adeguata e immune da vizi logici. Ha inoltre osservato che le doglianze difensive erano generiche e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato solo in via descrittiva attraverso la contestazione di tentato furto aggravato; il testo non riporta espressamente l'articolo, ma il reato presupposto è il furto aggravato in forma tentata.
Non citato espressamente; il fatto riguarda l'impossessamento di parti di un immobile demaniale, ma dal testo non emerge un diverso titolo di reato rispetto al tentato furto aggravato.
Il testo menziona il reato di resistenza a pubblico ufficiale, ma non indica l'articolo; la classificazione è ricavata dalla formula descrittiva della contestazione.
Non citato espressamente; la decisione applica il principio per cui in cassazione non è consentita la rivalutazione del fatto e della prova.
Base della condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita la rilettura del compendio probatorio né la sostituzione della valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito con una diversa ricostruzione ritenuta più plausibile dal ricorrente.
- Quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua, coerente e immune da vizi logici, le censure che mirano solo a contestare la ricostruzione del fatto sono inammissibili in sede di legittimità.
- Le doglianze che non si confrontano specificamente con la motivazione della decisione impugnata e si risolvono in affermazioni generiche non sono idonee a fondare un valido motivo di ricorso per cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti fissati dal codice di rito.
Come è indicizzato
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