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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20285/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Filippi impugna la sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 18/09/2020 deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condanna per il reato indicato nell'art. 590 c.p., fatto risalente al 23/04/2013.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che il reato è estinto per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. La Corte ha inoltre affermato che, essendo intervenuta una causa estintiva del reato, non è possibile procedere alla disamina del merito delle doglianze né proseguire il processo; non è stata ritenuta applicabile, alla luce delle ragioni di merito esposte nella sentenza impugnata, la disciplina dell'art. 129, comma 2, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 590 c.p.

    Il reato riferito a tale norma (fatto del 23/04/2013) è stato ritenuto estinto per prescrizione, giustificando l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    La Corte ritiene che non possa farsi applicazione di questa norma perché non risulta evidente il ricorrere di una delle cause di non punibilità/ improcedibilità previste; quindi non ostacola la declaratoria di estinzione per prescrizione.

  • Sez. U., 21-10-1992, "Marino"

    Richiamata per il principio che la declaratoria dell'estinzione del reato per prescrizione deve essere immediata e impedisce la prosecuzione del processo.

  • Sez. U., 28/05/2009, n. 35490 (Rv. 244275)

    Conferma il principio della necessità di dichiarare immediatamente l'estinzione per prescrizione e dell'incompatibilità di tale dichiarazione con la prosecuzione del giudizio.

  • Cass., 23-01-1997, "Bornigia" (Rv. 208673)

    Precedente richiamato in tema di estinzione del reato per prescrizione e relative conseguenze processuali.

  • Cass., 24-06-1996, "Battaglia" (Rv. 205548)

    Ulteriore precedente a sostegno dell'obbligo di declaratoria immediata dell'estinzione per prescrizione.

Massime di principio

  • Quando emerge che il reato è estinto per prescrizione il giudice deve dichiararlo immediatamente: questa declaratoria impedisce la prosecuzione del processo e l'esame del merito dell'impugnazione.
  • Se la prescrizione è già maturata la Corte può annullare la sentenza impugnata senza rinvio; non si procede a un rinvio per ulteriore istruttoria o decisione sul merito.
  • L'art. 129 c.p.p. (cause di non punibilità/improcedibilità) si applica solo se è evidente la presenza di una delle fattispecie ivi previste; in assenza di tale evidenza non osta alla declaratoria di prescrizione.
  • In casi analoghi le parti devono tempestivamente eccepire e documentare la prescrizione o altre cause estintive rilevanti, perché la mancata sollevazione può determinare la prosecuzione inutile del processo.
  • La Corte di legittimità prima valuta l'eventuale sussistenza di cause estintive (come la prescrizione) e solo in mancanza di tali cause entra nel merito delle contestazioni di diritto o di motivazione.

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