Cassazione Penale, Sentenza n. 20285/2022 del 25/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Filippi impugna la sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 18/09/2020 deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condanna per il reato indicato nell'art. 590 c.p., fatto risalente al 23/04/2013.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che il reato è estinto per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. La Corte ha inoltre affermato che, essendo intervenuta una causa estintiva del reato, non è possibile procedere alla disamina del merito delle doglianze né proseguire il processo; non è stata ritenuta applicabile, alla luce delle ragioni di merito esposte nella sentenza impugnata, la disciplina dell'art. 129, comma 2, c.p.p.
Norme richiamate
Il reato riferito a tale norma (fatto del 23/04/2013) è stato ritenuto estinto per prescrizione, giustificando l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
La Corte ritiene che non possa farsi applicazione di questa norma perché non risulta evidente il ricorrere di una delle cause di non punibilità/ improcedibilità previste; quindi non ostacola la declaratoria di estinzione per prescrizione.
Sez. U., 21-10-1992, "Marino"
Richiamata per il principio che la declaratoria dell'estinzione del reato per prescrizione deve essere immediata e impedisce la prosecuzione del processo.
Sez. U., 28/05/2009, n. 35490 (Rv. 244275)
Conferma il principio della necessità di dichiarare immediatamente l'estinzione per prescrizione e dell'incompatibilità di tale dichiarazione con la prosecuzione del giudizio.
Cass., 23-01-1997, "Bornigia" (Rv. 208673)
Precedente richiamato in tema di estinzione del reato per prescrizione e relative conseguenze processuali.
Cass., 24-06-1996, "Battaglia" (Rv. 205548)
Ulteriore precedente a sostegno dell'obbligo di declaratoria immediata dell'estinzione per prescrizione.
Massime di principio
- Quando emerge che il reato è estinto per prescrizione il giudice deve dichiararlo immediatamente: questa declaratoria impedisce la prosecuzione del processo e l'esame del merito dell'impugnazione.
- Se la prescrizione è già maturata la Corte può annullare la sentenza impugnata senza rinvio; non si procede a un rinvio per ulteriore istruttoria o decisione sul merito.
- L'art. 129 c.p.p. (cause di non punibilità/improcedibilità) si applica solo se è evidente la presenza di una delle fattispecie ivi previste; in assenza di tale evidenza non osta alla declaratoria di prescrizione.
- In casi analoghi le parti devono tempestivamente eccepire e documentare la prescrizione o altre cause estintive rilevanti, perché la mancata sollevazione può determinare la prosecuzione inutile del processo.
- La Corte di legittimità prima valuta l'eventuale sussistenza di cause estintive (come la prescrizione) e solo in mancanza di tali cause entra nel merito delle contestazioni di diritto o di motivazione.
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