Sentenza n. 1276/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico contro il diniego questorile di revoca dell'avviso orale, nonché il diniego questorile di revoca e l'avviso orale presupposto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, destinatario di un avviso orale adottato dal Questore in relazione a una misura cautelare di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e ad atti persecutori, aveva chiesto la revoca della misura e, dopo il diniego questorile, aveva proposto ricorso gerarchico al Prefetto. Contestava il rigetto deducendo violazione degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 159/2011, carenza dei presupposti, illogicità manifesta, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Sosteneva che l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria fosse stato revocato in sede penale e che i fatti contestati, risalenti al periodo 2017-2018, non dimostrassero più l'attualità della pericolosità sociale, non essendosi verificati ulteriori fatti o procedimenti a suo carico.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha precisato che l'oggetto del giudizio non era l'originaria applicazione dell'avviso orale, bensì il provvedimento prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico contro il diniego di revoca. L'avviso orale, non essendo soggetto a scadenza, può essere revocato su istanza dell'interessato quando sopravvengano elementi idonei a dimostrare il ravvedimento e il venir meno dell'attualità della pericolosità sociale; tale istanza non costituisce, però, uno strumento per far valere l'illegittimità originaria della misura. Nel caso concreto, la misura cautelare dell'obbligo di presentazione era ancora attuale al momento del diniego questorile e della proposizione del ricorso gerarchico. Inoltre, il rigetto prefettizio non si fondava soltanto su tale misura, ma anche sulla natura dei fatti contestati, consistiti in atti persecutori, danneggiamento e prolungata attività vessatoria, ritenuti idonei a denotare il dispregio delle regole della civile convivenza e l'uso della violenza. Il tempo trascorso dai fatti non era sufficiente, considerata anche la data recente dell'avviso orale, a dimostrare una certa resipiscenza. Il ricorrente non aveva allegato elementi concreti di ravvedimento, né in sede amministrativa né in giudizio. La successiva revoca della misura cautelare penale non era decisiva, perché intervenuta dopo il diniego questorile e il ricorso gerarchico, non risultava comunicata all'autorità di pubblica sicurezza e riguardava una valutazione distinta, rispettivamente sanzionatoria e preventiva. Le spese sono state compensate; il ricorrente è stato ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
artt. 1 e 3 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La revoca dell'avviso orale può essere richiesta in presenza di sopravvenuti elementi comprovanti il ravvedimento dell'interessato e il venir meno dell'attualità della pericolosità sociale; la valutazione resta distinta dall'accertamento penale e ha natura preventiva.
art. 3, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Prevede lo strumento della richiesta di revoca dell'avviso orale e il ricorso gerarchico contro il diniego.
Richiamato per la trattazione della causa da remoto senza discussione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei dati personali relativi al ricorrente.
Massime di principio
- L'istanza di revoca dell'avviso orale è diretta a verificare il sopravvenuto venir meno della pericolosità sociale sulla base di elementi successivi all'adozione della misura, e non costituisce lo strumento per dedurre l'illegittimità originaria dell'avviso orale.
- Poiché l'avviso orale non ha una scadenza, la sua revoca richiede la dimostrazione di un comportamento successivo costantemente rispettoso della legge e di elementi concreti di ravvedimento idonei a superare la prognosi attuale di pericolosità sociale.
- Il decorso del tempo dai fatti che hanno fondato l'avviso orale non determina automaticamente il venir meno dell'attualità della pericolosità sociale, dovendo essere valutato insieme alla gravità e alla natura delle condotte e agli eventuali elementi di ravvedimento allegati dall'interessato.
- La revoca o cessazione di una misura cautelare penale non impone di per sé la revoca dell'avviso orale, poiché la valutazione penale e quella di prevenzione operano su piani diversi e perseguono, rispettivamente, finalità sanzionatorie e preventive.
- Ai fini del controllo giurisdizionale sul diniego di revoca dell'avviso orale, l'amministrazione può fondare la propria valutazione complessiva sia sulla situazione cautelare esistente al momento della decisione sia sulla natura delle condotte che evidenziano una persistente inosservanza delle regole della civile convivenza.
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