Sentenza n. 11828/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento 1) del provvedimento avente data 17/07/205, a firma dell'USR Sardegna - Ministero dell'Istruzione e del Merito, nella parte in cui, con riferimento al concorso di cui ddg. n. 3059/2024, il ricorrente è stato ritenuto rinunciatario per la classe di concorso B015; 2) nonché dell'avviso di cui al prot. n. -OMISSIS-, a firma dell'USR Sardegna, avente ad oggetto gli esiti della fase 1 del turno 1 ai fini delle nomine in ruolo del personale docente dalle GM a.s. 2025/2026 e del relativo allegato, nella parte in cui non compare l'odierno ricorrente; 3) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ossia del decreto ministeriale di cui prot. n. -OMISSIS-, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, avente ad oggetto “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'a.s. 2025/2026”, nella parte in cui è inteso in senso escludente per l'odierna parte istante; 4) nonché dell'allegato A e dell'allegato B e di ogni altro allegato del predetto D.m. n. 137/2025, avente ad oggetto “Istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per l'a.s. 2025/2026”, nella parte in cui escludono l'odierno ricorrente; 5) della graduatoria di merito per la cdc B015 Sardegna e del relativo decreto di approvazione di cui al prot. n. -OMISSIS-, a firma dell'USR Lazio, in quanto competente per la regione Sardegna, se inteso in senso escludente per il ricorrente; 6) nonché di ogni provvedimento, a firma della parte pubblica, nella parte in cui considera rinunciatario il ricorrente per non avere preferito tutte le sedi provinciali; 7) dell'avviso di cui al prot. n. -OMISSIS-, a firma dell'USR Sardegna ed avente ad oggetto gli esiti della fase 2 ai fini delle immissioni in ruolo per l'a.s. 2025/2026, ove inteso in senso escludente; 8) dell'avviso di cui al prot. n. -OMISSIS-, a firma dell'USR Sardegna ed avente ad oggetto l'avvio della Fase 2 delle operazioni di immissioni in ruolo del personale docente per l'a.s. 2025/2026 a seguito delle surroghe, nella parte in cui è escluso l'odierno ricorrente; 9) delle graduatorie di merito rettificate per la cdc B015 (Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche) Sardegna e del relativo decreto di approvazione di cui al prot. n. -OMISSIS-, a firma dell'USR Lazio, in quanto competente per la presente procedura per la regione Sardegna, nella parte in cui è escluso l'istante; 10) di ogni eventuale rettifica delle predette graduatorie di merito per la classe di concorso B015 Sardegna, di cui al concorso 3059/2024, e del relativo decreto di approvazione. 11) degli esiti della fase 1, in relazione alla classe di concorso B015- Sardegna, a firma dell'USR Sardegna, nella parte in cui sono intesi in senso escludente per l'istante; 12) del provvedimento, da protocollo sconosciuto, tramite cui è stata disposta l'esclusione del ricorrente dalle graduatorie di merito per la classe B015 Sardegna in quanto ritenuto rinunciatario. 13) nonché dell'avviso di cui al prot. n. -OMISSIS-, a firma dell'USR Sardegna ed avente ad oggetto la comunicazione dell'avviso della fase 1 del turno 1 delle operazioni di immissione in ruolo del personale docente per l'a.s. 2025/2026, ove inteso in senso escludente; 14) nonché dell'avviso n. -OMISSIS-, avente ad oggetto le procedure di assunzione a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nella parte in cui dovesse essere inteso in senso escludente; 15) nonché delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sul sito istituzionale, nella parte in cui sono intese in senso escludente; 16) nonché del dm n. -OMISSIS-, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, avente ad oggetto il reclutamento del personale docente, nella parte in cui è inteso in senso escludente; 17) nonché del decreto n. -OMISSIS-, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR Sardegna, avente ad oggetto la procedura di reclutamento, nei limiti dell'interesse; 18) nonché del decreto n. -OMISSIS-, rettificato con il gravato decreto n. 12857 del 15/07/2025, a firma dell'USR Sardegna, con il quale è stata definita la ripartizione del contingente per le nomine in ruolo del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado della Sardegna per l'anno scolastico 2025/2026, con esclusione dell'istante; 19) nonché del decreto n. -OMISSIS-, a firma dell'USR Sardegna, avente ad oggetto l'accantonamento dei posti per le nomine in ruolo; 20) nonché del quadro delle disponibilità comunicato ai singoli uffici degli ambiti territoriali per le immissioni in ruolo a seguito dell'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto per l'anno scolastico 2025/2026; 21) nonché del decreto n. -OMISSIS-, a firma dell'USR Sardegna, avente ad oggetto le nomine di ruolo del personale docente per la Sardegna per l'anno scolastico 2025/2026; 22) di ogni altro atto e provvedimento concernente le procedure di reclutamento per la classe e regione di interesse del ricorrente, ivi comprese tutte le fasi ed i rispettivi turni, tra cui la fase uno e la fase due, nella parte in cui è escluso l'odierno ricorrente 23) nonché delle slides, FAQ e guide, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, pubblicate sul sito istituzionale, nella parte sono intese in senso escludente per l'odierna parte istante; 24) in via subordina di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ossia: del bando di cui al Ddg. n. 3059 del 10/12/2024, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, ivi compresi i relativi allegati (allegato n. 1, allegato n. 1 bis, allegato n. 2, allegato A e allegato B) (doc.6); 25) del decreto del Ministro dell'Istruzione 27 giugno 2020, n. 40, recante “Istituzione delle fasce aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado”; 26) nonché del decreto del Ministro dell'Istruzione 28 aprile 2021, n. 108, recante “Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante `Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106”; 27) nonché del decreto del Ministro dell'Istruzione 5 novembre 2021, n. 325, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante `Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali', convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106””; 28) del decreto del Ministro dell'Istruzione 9 novembre 2021, n. 326, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante `Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali', convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106””; 29) del decreto del Ministro dell'Istruzione 30 marzo 2022, n. 80, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami abilitante per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, di cui all'articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”; 30) il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 ottobre 2023, n. 205, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante `Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali', convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112”; 31) il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 29 febbraio 2024, n. 37, pubblicato in data 29 aprile 2024 sul Portale del Reclutamento (inPA), concernente l'aggiornamento delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296, per gli anni scolastici 2024-25 e 2025-26; 32) l'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito 16 maggio 2024, n. 88, pubblicata in data 20 maggio 2024 sul Portale del Reclutamento (inPA), recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”; 33) il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 giugno 2024, numero 111, recante “Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera c) bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56”; 34) il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 31 luglio 2024, n. 158, recante “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2024/25”; 35) nonché del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 24 ottobre 2024, n. 214, recante “Disposizioni modificative dei Decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106”; 36) del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 28 gennaio 2025, n. 12, recante “Procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento”; 37) del decreto ministeriale n. 55/2025, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, avente ad oggetto “Aggregazione delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Direttore generale per il personale scolastico 10 dicembre 2024, n. 3059”, nonché dei relativi allegati, ivi compreso l'allegato 1;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione del candidato dalle graduatorie di merito e dalle immissioni in ruolo per la classe di concorso B015 in Sardegna, per essere stato considerato rinunciatario a causa della mancata indicazione di tutte le province disponibili
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti relativi al concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente, contestando la propria esclusione dalla graduatoria di merito e dalle procedure di immissione in ruolo per la classe B015 in Sardegna. Con il primo motivo ha dedotto la violazione del d.lgs. 297/1994, dell'art. 2, comma 2, del d.l. 45/2025, del d.m. 137/2025, del bando di concorso quale lex specialis, dei principi di non contraddizione, merito, legittimo affidamento e giusto procedimento, nonché travisamento dei presupposti, illogicità manifesta e altri profili di eccesso di potere. Ha sostenuto che la decadenza non potesse essere disposta in assenza di una formale e individualizzata proposta di assunzione e che la mancata indicazione della provincia di Sassari non equivalesse a rinuncia, la quale avrebbe richiesto una precedente assegnazione. Con il secondo motivo ha dedotto sproporzione, carenza istruttoria, violazione dei principi di buon andamento, parità tra pubblico e privato e merito, sollevando in subordine una questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 1, 2, 3, 4 e 97 Cost. Ha inoltre formulato un'istanza istruttoria.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo il meccanismo concorsuale che impone al candidato di esprimere preventivamente, in modo vincolante e definitivo, le preferenze relative alle province e alle tipologie di posto. La scelta delle preferenze delimita volontariamente l'ambito territoriale della disponibilità all'assunzione e comporta l'applicazione dei principi di autoresponsabilità del candidato e di efficacia della lex specialis. Dalla domanda risultava che il ricorrente aveva indicato Nuoro e Sassari tra le province rinunciate. Il punto B.9.2 dell'allegato al d.m. 137/2025 stabiliva inoltre che la mancata indicazione di determinate province equivalesse a rinuncia irrevocabile ai posti disponibili in tali province. L'amministrazione non poteva quindi assegnare d'ufficio una provincia espressamente esclusa dal candidato. L'art. 2, comma 2, del d.l. 45/2025 disciplina una fase successiva, concernente la mancata accettazione della sede scolastica specifica entro cinque giorni dall'assegnazione della provincia, e non incide sulla precedente fase di scelta delle province. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la decadenza dalla graduatoria per l'anno in corso e per gli anni successivi non costituisce una sanzione punitiva, ma un effetto legale della mancata disponibilità del candidato rispetto ai posti residui nel turno di nomina. La disciplina persegue esigenze di efficienza, celerità, copertura delle cattedre e continuità didattica, evitando il congelamento delle posizioni e il ricorso a supplenze. È stata ritenuta manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale, poiché il legislatore dispone di ampia discrezionalità nella regolazione dell'accesso al pubblico impiego e delle graduatorie, mentre la disciplina non viola il diritto al lavoro, il principio del merito o l'art. 97 Cost. L'istanza istruttoria è stata respinta perché generica ed esplorativa; la documentazione amministrativa, inclusa la domanda del candidato, risultava esaustiva e dimostrava la correttezza dell'operato pubblico. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 400, comma 21, d.lgs. 297/1994
La disposizione è stata invocata dal ricorrente per sostenere che la rinuncia presupporrebbe un'assegnazione già avvenuta; il TAR ha ritenuto che non impedisca il meccanismo di scelta preventiva delle province previsto dalla lex specialis.
art. 2, comma 2, d.l. 7 aprile 2025, n. 45, convertito dalla l. n. 79/2025
Disciplina la decadenza conseguente alla mancata accettazione della sede scolastica specifica entro cinque giorni dall'assegnazione della provincia; secondo il TAR, riguarda una fase successiva rispetto alla scelta delle province e non esclude la rinuncia derivante dalla mancata indicazione di una provincia.
d.m. n. 137/2025
Regola le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2025/2026; il punto B.9.2 dell'allegato stabilisce che la mancata indicazione di alcune province equivale a rinuncia irrevocabile ai posti disponibili in tali province.
DDG n. 3059/2024
Costituisce il bando della procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli del personale docente e, insieme agli atti attuativi, integra la lex specialis vincolante per i candidati e per l'amministrazione.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento ed efficienza giustificano una disciplina che impone scelte territoriali preventive e produce la decadenza del candidato non disponibile per i posti residui, al fine di assicurare la tempestiva copertura delle cattedre.
artt. 1, 2, 3 e 4 Cost.
Il TAR ha escluso che la disciplina della rinuncia alle province non selezionate violi il diritto al lavoro, il principio di solidarietà o altri principi costituzionali invocati dal ricorrente.
Massime di principio
- Nelle procedure di reclutamento del personale docente, la scelta preventiva delle province e delle tipologie di posto può essere configurata dalla lex specialis come vincolante e definitiva, delimitando l'ambito territoriale della disponibilità del candidato all'assunzione.
- Quando il bando e gli atti attuativi stabiliscono che la mancata indicazione di una provincia equivale a rinuncia irrevocabile ai posti ivi disponibili, l'amministrazione può considerare rinunciatario il candidato senza necessità di una previa proposta individualizzata di assunzione relativa a quella provincia.
- La disciplina sulla mancata accettazione della sede scolastica specifica dopo l'assegnazione della provincia opera in una fase distinta e successiva rispetto alla scelta delle province; essa non impedisce che la mancata indicazione preventiva di una provincia produca gli effetti di rinuncia previsti dalla lex specialis.
- La decadenza dalla graduatoria conseguente alla limitata disponibilità territoriale manifestata dal candidato non ha natura sanzionatoria, ma costituisce un effetto legale della mancata disponibilità rispetto ai posti residui e può essere giustificata dalle esigenze di celerità, efficienza, copertura delle cattedre e continuità didattica.
- La partecipazione a una procedura selettiva di massa comporta autoresponsabilità del candidato: l'amministrazione non è tenuta ad assegnare d'ufficio una sede o una provincia che il candidato abbia omesso di indicare o abbia espressamente escluso.
- La richiesta istruttoria formulata in modo generico ed esplorativo è superflua quando l'amministrazione abbia prodotto la domanda del candidato e gli atti dell'esclusione, dai quali risultino chiaramente i fatti rilevanti e non contestati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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