Sentenza n. 11825/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento I. delle seguenti graduatorie definitive di merito del concorso ordinario per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, bandito con Decreto Dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023 ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, siccome intese come uniche graduatorie conclusive del concorso recanti solamente il nome dei candidati che rientrano nel limite dei posti messi a bando (vincitori), con conseguente mancata compilazione - accanto alle graduatorie dei vincitori – degli elenchi graduati recanti l’indicazione di tutti gli altri candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi: - A-42 - Scienze e tecnologie meccaniche, esito pubblicato dall'USR ABRUZZO in data 06/11/2024; - A-50 - Scienze naturali, chimiche e biologiche, esito pubblicato dall'USR ABRUZZO in data 08/11/2024; - AC25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (SPAGNOLO), esito pubblicato dall'USR ABRUZZO in data 06/11/2024; - A-12 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR CALABRIA in data 15/11/2024; - A-22 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR CALABRIA in data 14/10/2024; - A-28 - Matematica e scienze, esito pubblicato dall'USR CALABRIA in data 23/10/2024; - A-37 - Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica, esito pubblicato dall'USR CALABRIA in data 22/11/2024; - A-45 - Scienze economico-aziendali, esito pubblicato dall'USR CALABRIA in data 17/10/2024; - A-50 - Scienze naturali, chimiche e biologiche, esito pubblicato dall'USR CALABRIA in data 22/10/2024; - A-60 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR CALABRIA in data 02/12/2024; - A-22 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 28/10/2024; - A-28 - Matematica e scienze, esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 23/10/2024; - A-45 - Scienze economico-aziendali, esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 17/10/2024; - A-48 - Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 30/10/2024; - A-49 - Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 12/11/2024; - A-60 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 02/12/2024; - AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (INGLESE), esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 14/11/2024; - AB25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE), esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 12/11/2024; - ADMM - Sostegno Scuola Secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 14/10/2024; - B-16 - Laboratori di scienze e tecnologie informatiche, esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 14/11/2024; - B-18 - Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda, esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 10/10/2024; - A-46 - Scienze giuridico-economiche, esito pubblicato dall'USR EMILIA-ROMAGNA in data 26/11/2023; - AJ56 - Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (PIANOFORTE), esito pubblicato dall'USR EMILIA-ROMAGNA in data 25/11/2024; - A-11 - Discipline letterarie e latino, esito pubblicato dall'USR LAZIO in data 13/10/2024; - A-13 - Discipline letterarie, latino e greco, esito pubblicato dall'USR LAZIO in data 13/11/2024; - A-17 - Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR LAZIO in data 15/10/2024; - A-22 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR LAZIO in data 25/11/2024; - A-49 - Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR LAZIO in data 04/12/2024; - A-50 - Scienze naturali, chimiche e biologiche, esito pubblicato dall'USR LAZIO in data 12/11/2024; - AB25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE), esito pubblicato dall'USR LAZIO in data 11/10/2024; - A-41 - Scienze e tecnologie informatiche, esito pubblicato dall'USR LIGURIA in data 29/11/2024; - A-12 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR LOMBARDIA in data 27/11/2024; - A-22 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR LOMBARDIA in data 29/11/2024; - A-30 - Musica nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR LOMBARDIA in data 13/11/2024; - A-48 - Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR LOMBARDIA in data 15/10/2024; - A-17 - Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR MARCHE in data 09/10/2024; - A-46 - Scienze giuridico-economiche, esito pubblicato dall'USR MARCHE in data 26/11/2024; - A-27 - Matematica e Fisica, esito pubblicato dall'USR PIEMONTE in data 31/10/2024; - A-50 - Scienze naturali, chimiche e biologiche, esito pubblicato dall'USR PIEMONTE in data 19/11/2024; - A-51 - Scienze, tecnologie e tecniche agrarie, esito pubblicato dall'USR PIEMONTE in data 31/10/2024; - A-60 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR PIEMONTE in data 29/11/2024; - AD24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (TEDESCO), esito pubblicato dall'USR PIEMONTE in data 17/10/2024; - B-16 - Laboratori di scienze e tecnologie informatiche, esito pubblicato dall'USR PIEMONTE in data 03/12/2024; - A-13 - Discipline letterarie, latino e greco, esito pubblicato dall'USR PUGLIA in data 13/11/2024; - AB56 - Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (CHITARRA), esito pubblicato dall'USR PUGLIA in data 28/10/2024; - A-30 - Musica nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR SICILIA in data 11/10/2024; - A-48 - Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR SICILIA in data 28/11/2024; - A-60 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR SICILIA in data 02/12/2024; - AK56 - Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (SAXOFONO), esito pubblicato dall'USR SICILIA in data 31/10/2024; - A-28 - Matematica e scienze, esito pubblicato dall'USR TOSCANA in data 29/11/2024; - A-48 - Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR TOSCANA in data 05/11/2024; - A-30 - Musica nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR UMBRIA in data 21/11/2024; - B-20 - Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina, esito pubblicato dall'USR VENETO in data 23/10/2024; II. quale atto presupposto, non immediatamente lesivo, del Decreto Ministeriale n. 326 del 9 novembre 2021, nella parte in cui, all’art. 10, comma 3, prevede che “Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale”, ove interpretato come preclusivo della possibilità di compilare e pubblicare - accanto alle graduatoria dei vincitori – un parallelo elenco graduato recante l’indicazione di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi; III. quale atto presupposto, non immediatamente lesivo, del Decreto Ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”, nella parte in cui, • all’art. 12 (Graduatorie di merito regionali), comma 1, prevede che: “La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva l’integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali”, ove interpretato come preclusivo della possibilità di compilare e pubblicare - accanto alle graduatoria dei vincitori – un parallelo elenco graduato recante l’indicazione di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi, con espressa previsione della sua utilizzabilità per le assunzioni da disporre in relazione alle rinunce all’immissione in ruolo dei vincitori e in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024; • all’art. 12, comma 4, prevede che: “Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori, come individuati al comma 1, all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente”, qualora interpretato come preclusivo della possibilità di utilizzare l’elenco graduato di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali ai fini delle assunzioni da disporre in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024; IV. del Decreto dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023, recante il bando del Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, nella parte in cui, • all’art. 9 (Graduatorie di merito regionali), comma 1, prevede che: “La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali”, ove interpretato come preclusivo della possibilità di compilare e pubblicare - accanto alle graduatoria dei vincitori – un parallelo elenco graduato recante l’indicazione di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi, con espressa previsione della sua utilizzabilità per le assunzioni da disporre in relazione alle rinunce all’immissione in ruolo dei vincitori e in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024; • all’art. 9, comma 4, prevede che: “Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente”, ove interpretato come preclusivo della possibilità di utilizzare l’elenco graduato di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali ai fini delle assunzioni da disporre in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024; V. del medesimo Decreto dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023, nella parte in cui, all’allegato allegato 1, limita a soli 20.575 il numero di posti banditi per ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso; VI. del Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024, nella parte in cui ridetermina in soli 29.314 posti il contingente dei posti banditi per la scuola secondaria di I e II grado; Per la condanna, anche in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle amministrazioni intimate ad adottare i provvedimenti necessari per la pubblicazione - accanto alle graduatoria dei vincitori – di un parallelo elenco graduato recante l’indicazione di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi, con espressa previsione della sua utilizzabilità per le assunzioni da disporre in relazione alle rinunce all’immissione in ruolo dei vincitori e in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie definitive di merito del concorso docenti 2023-2024, pubblicate senza l’elenco graduato degli idonei non vincitori, nonché le disposizioni del decreto ministeriale n. 326/2021, del decreto ministeriale n. 205/2023 e dei decreti dipartimentali nn. 2575/2023 e 78/2024 relative alla composizione, validità e consistenza delle graduatorie e dei posti banditi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato numerose graduatorie definitive del concorso ordinario per titoli ed esami per il personale docente della scuola secondaria, lamentando la mancata pubblicazione, accanto alla graduatoria dei vincitori, di un elenco graduato comprendente tutti i candidati che avevano superato le prove ma non rientravano nei posti banditi. Sono stati dedotti la violazione del principio di trasparenza e dell’art. 19 d.lgs. 33/2013; la violazione dell’art. 400 d.lgs. 297/1994 e della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, in relazione ai meccanismi di scorrimento delle graduatorie e alla prevenzione dell’abusiva reiterazione dei contratti a termine; l’irragionevolezza dell’esclusione degli idonei dalle future assunzioni, con violazione dell’art. 3 Cost. e dei principi di merito e di scorrimento delle graduatorie; nonché la violazione degli artt. 399 e 440 d.lgs. 297/1994 e del principio di buona amministrazione di cui all’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. I ricorrenti chiedevano inoltre la condanna delle amministrazioni ad adottare i provvedimenti necessari alla pubblicazione dell’elenco degli idonei e alla sua utilizzazione per le assunzioni derivanti da rinunce dei vincitori o da eventuali incrementi dei posti. Il TAR, pur avendo prospettato una possibile inammissibilità del ricorso collettivo, ha ritenuto di poter prescindere dalla questione processuale, essendo il ricorso infondato nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che gli Uffici Scolastici Regionali abbiano correttamente applicato l’art. 9 del decreto dipartimentale n. 2575/2023, conforme all’art. 59, comma 10, lettera d), del d.l. n. 73/2021, che prevede la formazione e pubblicazione della graduatoria nel limite dei posti messi a concorso, con eventuale integrazione, entro tale limite, mediante i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo in caso di rinunce. La disciplina primaria non impone quindi la pubblicazione di una graduatoria completa degli idonei non vincitori. L’idoneità deriva comunque dal superamento del punteggio minimo previsto dalla lex specialis ed è verificabile nell’area personale della procedura. La scelta di pubblicare soltanto la graduatoria dei vincitori è stata ritenuta ragionevole, anche in considerazione della natura delle procedure PNRR, delle esigenze di celerità e della cadenza annuale dei concorsi. Secondo il TAR, la mancata pubblicazione dell’elenco degli idonei non impedisce l’eventuale integrazione della graduatoria in caso di rinunce o altre sopravvenienze. L’idoneo non vincitore, inoltre, vanta una mera aspettativa all’assunzione, non un diritto, poiché l’amministrazione conserva discrezionalità sulla decisione di procedere allo scorrimento. È comunque riconosciuto ai partecipanti il diritto di accesso per verificare il proprio punteggio e gli scorrimenti effettuati; l’amministrazione può, in alternativa, rendere spontaneamente disponibile l’elenco degli idonei. Il Collegio ha escluso la necessità di rimettere la questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 59, comma 10, lett. d), d.l. 25 maggio 2021, n. 73
formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a), b) e c), nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali
La disposizione impone la graduatoria dei vincitori entro il limite dei posti banditi e consente l’integrazione, entro lo stesso limite, con gli idonei in caso di rinunce, ma non impone la pubblicazione di un elenco graduato di tutti gli idonei non vincitori.
art. 9 D.D. n. 2575/2023
La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali
La disciplina del bando, coerente con la norma primaria, non prevede la pubblicazione della graduatoria degli idonei non vincitori.
art. 10, comma 3, D.M. n. 326/2021
Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale
La previsione è coerente con la limitazione della graduatoria ai candidati rientranti nei contingenti dei posti assegnati.
art. 12, commi 1 e 4, D.M. n. 205/2023
La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso
La disciplina delle graduatorie regionali conferma il limite quantitativo collegato ai posti messi a concorso e la validità temporalmente circoscritta delle graduatorie.
art. 19 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33
Non impone, secondo il TAR, la pubblicazione di un elenco graduato degli idonei non vincitori quando la disciplina concorsuale primaria prevede la pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori.
art. 30, comma 2, c.p.a.
La domanda di condanna in forma specifica è stata respinta poiché non sussisteva l’illegittimità degli atti impugnati né un obbligo dell’amministrazione di pubblicare l’elenco degli idonei.
artt. 399 e 440 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297
Le disposizioni non fondano, nella fattispecie esaminata, un obbligo di pubblicazione di una graduatoria completa degli idonei né un diritto degli idonei all’assunzione.
art. 400 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297
La norma non è stata ritenuta ostativa alla disciplina speciale del concorso PNRR, che limita la graduatoria ai vincitori e consente l’integrazione in caso di rinunce.
Massime di principio
- Quando una norma primaria e la lex specialis prevedono la formazione della graduatoria concorsuale entro il limite dei posti messi a concorso, con integrazione entro tale limite in caso di rinuncia dei vincitori, non sussiste un obbligo di pubblicare anche un elenco graduato di tutti gli idonei non vincitori.
- L’idoneità concorsuale deriva dal superamento del punteggio minimo previsto dalla lex specialis e non richiede necessariamente l’inserimento dell’interessato in una graduatoria pubblicata; il relativo esito può essere verificato attraverso gli strumenti individuali messi a disposizione dalla procedura.
- La mancata pubblicazione dell’elenco degli idonei non impedisce l’integrazione della graduatoria dei vincitori in caso di rinunce, purché l’amministrazione disponga dei dati necessari e operi nei limiti previsti dalla disciplina concorsuale.
- Il candidato idoneo non vincitore vanta, rispetto all’assunzione mediante scorrimento, una mera aspettativa e non un diritto, poiché la decisione di procedere allo scorrimento resta rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione nei limiti della legge.
- Nelle procedure concorsuali caratterizzate da cadenza annuale, esigenze di celerità e collegamento a programmi PNRR, è ragionevole una disciplina speciale che limiti la graduatoria pubblicata ai vincitori, senza che ciò violi di per sé i principi di trasparenza, merito, buon andamento o diritto dell’Unione europea.
- Anche quando non sia dovuta la pubblicazione generale dell’elenco degli idonei, i partecipanti conservano il diritto di accesso agli atti e ai dati necessari per verificare il proprio punteggio e gli eventuali scorrimenti; l’amministrazione può comunque scegliere di rendere disponibile l’elenco in via spontanea.
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