Sentenza n. 11818/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Diritti della Persona e Immigrazione Civile, n. -OMISSIS-, pubblicata in data -OMISSIS-, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma che aveva ordinato il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare in favore della madre della ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza di una sentenza passata in giudicato del Tribunale Ordinario di Roma, con la quale era stato ordinato al Ministero dell'Interno – Prefettura di Roma il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare in favore della madre della ricorrente. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato che lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma aveva rilasciato il nulla osta in data 25 maggio 2026, realizzando la piena e integrale esecuzione della sentenza, e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna dell'amministrazione alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integralmente eseguita la sentenza posta in ottemperanza a seguito del rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiarità della vicenda, con salva rifusione del contributo unificato, ove versato, in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La piena soddisfazione della pretesa durante il giudizio giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato quale base della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità della ricorrente.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione dà piena e integrale esecuzione al comando contenuto nel giudicato, viene meno l'oggetto della controversia e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- La compensazione delle spese può essere disposta in ragione delle peculiarità concrete della vicenda, ferma restando la rifusione del contributo unificato ove dovuto e versato, secondo quanto stabilito dal giudice.
Come è indicizzato
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