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Sentenza

Sentenza n. 11818/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Diritti della Persona e Immigrazione Civile, n. -OMISSIS-, pubblicata in data -OMISSIS-, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202603588

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma che aveva ordinato il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare in favore della madre della ricorrente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza di una sentenza passata in giudicato del Tribunale Ordinario di Roma, con la quale era stato ordinato al Ministero dell'Interno – Prefettura di Roma il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare in favore della madre della ricorrente. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato che lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma aveva rilasciato il nulla osta in data 25 maggio 2026, realizzando la piena e integrale esecuzione della sentenza, e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna dell'amministrazione alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integralmente eseguita la sentenza posta in ottemperanza a seguito del rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiarità della vicenda, con salva rifusione del contributo unificato, ove versato, in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La piena soddisfazione della pretesa durante il giudizio giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato quale base della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità della ricorrente.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione dà piena e integrale esecuzione al comando contenuto nel giudicato, viene meno l'oggetto della controversia e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • La compensazione delle spese può essere disposta in ragione delle peculiarità concrete della vicenda, ferma restando la rifusione del contributo unificato ove dovuto e versato, secondo quanto stabilito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiProcesso amministrativoImmigrazione e cittadinanza
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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