Sentenza n. 11817/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che l’amministrazione aveva integralmente adempiuto all’obbligazione di pagamento oggetto della domanda di ottemperanza. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione della sollecita definizione della controversia da parte dell’amministrazione. Il giudice ha richiamato gli artt. 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, c.p.a.
Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza civile nella parte relativa al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione debitrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Interno e della Questura di Roma, chiedendo che fosse ordinato il pagamento, in suo favore quale procuratore antistatario, della somma complessiva di 3.827,20 euro. L’importo comprendeva 3.588,00 euro per competenze e accessori riconosciuti dal titolo giudiziale e 239,20 euro per competenze, rimborso forfettario e CPA relativi all’atto di precetto notificato il 23 giugno 2026. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha depositato attestazione dell’avvenuto pagamento delle somme dovute al difensore a titolo di spese di lite in esito al giudizio civile.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando viene meno l’interesse alla decisione; nel caso concreto, il pagamento intervenuto in corso di giudizio ha eliminato l’interesse del ricorrente all’ottemperanza.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell’ambito della definizione del giudizio di ottemperanza e della regolazione delle spese.
Massime di principio
- La domanda di ottemperanza è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione adempie integralmente all’obbligo derivante dal titolo esecutivo oggetto della domanda.
- L’integrale pagamento delle somme riconosciute a titolo di spese di lite elimina l’interesse del difensore antistatario a ottenere una pronuncia di ottemperanza sul medesimo obbligo.
- In caso di adempimento sollecito dell’amministrazione intervenuto durante il giudizio di ottemperanza, le spese processuali possono essere integralmente compensate.
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