Sentenza n. 11829/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 48660 del 03.12.2024; - a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso; nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento in Italia della formazione professionale conseguita in Romania per l'abilitazione o la formazione propedeutica all'insegnamento
Esito
Favorevole al ricorrente (aspirante docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha rigettato l'istanza di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania, destinata a essere utilizzata per concorsi e selezioni per l'insegnamento in Italia. Il diniego era fondato principalmente sulla mancata produzione dell'Adeverinta ministeriale, certificazione rumena indicante la disciplina insegnabile e la relativa fascia d'età degli alunni, richiesta dall'Amministrazione in sede istruttoria. La ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 206/2007 e del soccorso istruttorio; violazione del principio di buona fede e del diritto dell'Unione europea; illogicità e sproporzione del rigetto automatico per la sola mancanza dell'Adeverinta; omessa valutazione comparativa della formazione, delle competenze e dei titoli prodotti; illegittimità della richiesta dell'Adeverinta quale presupposto indefettibile; irregolarità relative all'apostille e alle traduzioni; disparità di trattamento rispetto ad altri docenti cui sarebbe stato riconosciuto un titolo analogo. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato l'Adeverinta ministeriale, oltre ai Nivel I e II e ai relativi programmi. Il TAR ha esaminato la controversia alla luce degli artt. 45 e 49 TFUE, della direttiva 2005/36/CE, come modificata, e del d.lgs. 206/2007.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i primi tre motivi e assorbendo le ulteriori censure. Ha escluso che l'Adeverinta ministeriale costituisca un requisito indispensabile per esaminare l'istanza: il Ministero deve valutare concretamente e comparativamente l'intero percorso formativo, le competenze, conoscenze, capacità, crediti e programmi risultanti dalla documentazione prodotta, senza rigettare automaticamente la domanda per l'assenza di un singolo documento. Secondo il Collegio, i Nivel costituiscono titoli di formazione rilevanti e l'Adeverinta svolge una funzione prevalentemente riassuntiva o certificativa, senza aggiungere necessariamente elementi sostanziali nuovi. In presenza di differenze tra la formazione estera e quella italiana, l'Amministrazione può imporre misure compensative, quali tirocinio, integrazioni o prove attitudinali, ma deve previamente svolgere la valutazione concreta. Il Ministero, inoltre, ha richiesto i documenti integrativi tardivamente, oltre i termini della direttiva e comunque oltre un termine ragionevole, e ha poi definito repentinamente il procedimento senza rispettare le garanzie procedimentali applicabili. La documentazione prodotta in giudizio è stata ritenuta idonea a sanare le carenze documentali, anche in considerazione delle violazioni procedimentali dell'Amministrazione e dell'esigenza di assicurare una tutela effettiva. Il TAR ha altresì ritenuto illegittimo il riferimento all'apostille quale requisito ostativo. Gli atti impugnati sono stati annullati, con obbligo per il Ministero di riprendere il procedimento nel rispetto dell'art. 51 della direttiva 2005/36/CE e dell'art. 16 del d.lgs. 206/2007. Le spese sono state compensate per la non univocità dei precedenti giurisprudenziali.
Norme richiamate
artt. 45 e 49 TFUE
inerenti alla libera circolazione dei lavoratori ed alla libertà di stabilimento
Le disposizioni del Trattato si applicano in generale al riconoscimento delle qualifiche professionali e, anche quando la direttiva 2005/36/CE non trovi specifica applicazione, impongono un esame concreto e comparativo della formazione acquisita in altro Stato membro.
direttiva 2005/36/CE
La direttiva disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali e costituisce parametro interpretativo, anche in via analogica quando sussista reale affinità, per le qualifiche rientranti nell'ambito degli artt. 45 e 49 TFUE.
art. 12 direttiva 2005/36/CE
Titoli di formazione assimilati
Rileva nel quadro della valutazione dei titoli e della formazione professionale acquisita in altro Stato membro.
art. 13 direttiva 2005/36/CE
Condizioni del riconoscimento
Il riconoscimento richiede la verifica concreta della formazione e delle qualifiche, non potendo essere escluso automaticamente per l'assenza di un singolo documento non sostanziale.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Provvedimenti di compensazione
Quando emergano differenze tra la formazione estera e quella richiesta nello Stato ospitante, l'Amministrazione può prescrivere misure compensative, invece di rigettare automaticamente l'istanza.
art. 51 direttiva 2005/36/CE
Procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali
L'Amministrazione deve rispettare i termini e le garanzie procedurali nella gestione dell'istanza, nella richiesta di integrazioni e nella decisione finale; non può richiedere tardivamente documenti e fissare termini perentori non previsti.
artt. 16 e 17 d.lgs. 206/2007
Le disposizioni interne di recepimento impongono una valutazione della formazione professionale estera secondo modalità coerenti con la direttiva e vietano il rigetto automatico senza esame concreto.
art. 16, comma 5, d.lgs. 206/2007
È richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione di titoli analoghi e alla contestata disparità di trattamento.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare, previo avviso alle parti.
art. 74 c.p.a.
Il Collegio ha richiamato sinteticamente precedenti conformi nella motivazione della sentenza semplificata.
art. 4, par. 3, TUE
È richiamato quale fondamento del principio di leale cooperazione e buona fede nei rapporti rilevanti per l'applicazione del diritto dell'Unione.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Esige una tutela giurisdizionale piena ed effettiva, compatibile con la valorizzazione in giudizio della documentazione integrativa quando l'Amministrazione abbia violato le regole procedimentali.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica o formazione professionale conseguita in altro Stato membro, l'Amministrazione non può rigettare automaticamente l'istanza per la mancanza di un singolo documento, quando la documentazione disponibile consenta almeno di avviare la valutazione sostanziale della formazione, delle competenze, delle conoscenze e delle capacità acquisite.
- L'autorità dello Stato ospitante deve effettuare una valutazione concreta e comparativa tra la formazione estera e quella richiesta dall'ordinamento nazionale; soltanto dopo tale valutazione può riconoscere il titolo, chiedere integrazioni o imporre misure compensative, oppure rigettare motivatamente l'istanza.
- Un documento avente funzione prevalentemente riassuntiva o certificativa, che non aggiunga elementi sostanziali rispetto ai titoli di formazione già prodotti, non può essere trattato come requisito indefettibile per l'esame della domanda di riconoscimento.
- Le regole procedurali della direttiva 2005/36/CE, incluso il rispetto dei termini per la richiesta di integrazioni e per la decisione, impediscono all'Amministrazione di richiedere tardivamente documenti e di fissare successivamente termini perentori non previsti dalla disciplina applicabile.
- La produzione in giudizio della documentazione richiesta può essere valorizzata ai fini dell'esame della legittimità del diniego e della tutela effettiva, quando le carenze documentali siano state sanate e il rigetto sia stato determinato da violazioni procedimentali dell'Amministrazione.
- La richiesta dell'apostille non può costituire un requisito ostativo al riconoscimento quando tale formalità non sia prevista dalla disciplina applicabile o sia stata ritenuta illegittima dall'Amministrazione e dalla giurisprudenza richiamata.
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