Sentenza n. 11826/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento I. delle seguenti graduatorie definitive di merito del concorso ordinario per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, bandito con Decreto Dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023 ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, siccome intese come uniche graduatorie conclusive del concorso recanti solamente il nome dei candidati che rientrano nel limite dei posti messi a bando (vincitori), con conseguente mancata compilazione - accanto alle graduatorie dei vincitori – degli elenchi graduati recanti l’indicazione di tutti gli altri candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi: - A-12 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR LOMBARDIA, con decreto Prot. n. 3780; - A-12 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR SARDEGNA, con decreto Prot. n. 24182; - A-12 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR SICILIA, con decreto Prot. n. 61031; - A-19 - Filosofia e Storia, esito pubblicato dall'USR LAZIO, con decreto Prot. n. 37701; - A-22 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR LOMBARDIA, con decreto Prot. n. 3792; - A-22 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR SICILIA, con decreto Prot. n. 13438; - A-26 - Matematica, esito pubblicato dall'USR SICILIA, con decreto Prot. n. 60058; - A-26 - Matematica, esito pubblicato dall'USR SICILIA, con decreto Prot. n. 7757; - A-28 - Matematica e scienze, esito pubblicato dall'USR SICILIA, con decreto Prot. n. 13437; - A-49 - Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR SICILIA, con decreto Prot. n. 13436; - A-60 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR CAMPANIA, con decreto Prot. n. 84026; - A-60 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR LOMBARDIA, con decreto Prot. n. 3791; - AB25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE), esito pubblicato dall'USR LIGURIA, con decreto Prot. n. 23777; - AB25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE), esito pubblicato dall'USR LOMBARDIA, con decreto Prot. n. 3804; - ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR PUGLIA, con decreto Prot. n. 11217; II. quale atto presupposto, non immediatamente lesivo, del Decreto Ministeriale n. 326 del 9 novembre 2021, nella parte in cui, all’art. 10, comma 3, prevede che “Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale”, ove interpretato come preclusivo della possibilità di compilare e pubblicare - accanto alle graduatoria dei vincitori – un parallelo elenco graduato recante l’indicazione di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi; III. quale atto presupposto, non immediatamente lesivo, del Decreto Ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”, nella parte in cui, • all’art. 12 (Graduatorie di merito regionali), comma 1, prevede che: “La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva l’integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali”, ove interpretato come preclusivo della possibilità di compilare e pubblicare - accanto alle graduatoria dei vincitori – un parallelo elenco graduato recante l’indicazione di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi, con espressa previsione della sua utilizzabilità per le assunzioni da disporre in relazione alle rinunce all’immissione in ruolo dei vincitori e in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024; • all’art. 12, comma 4, prevede che: “Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori, come individuati al comma 1, all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente”, qualora interpretato come preclusivo della possibilità di utilizzare l’elenco graduato di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali ai fini delle assunzioni da disporre in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024; IV. del Decreto dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023, recante il bando del Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, nella parte in cui, • all’art. 9 (Graduatorie di merito regionali), comma 1, prevede che: “La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali”, ove interpretato come preclusivo della possibilità di compilare e pubblicare - accanto alle graduatoria dei vincitori – un parallelo elenco graduato recante l’indicazione di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi, con espressa previsione della sua utilizzabilità per le assunzioni da disporre in relazione alle rinunce all’immissione in ruolo dei vincitori e in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024; • all’art. 9, comma 4, prevede che: “Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente”, ove interpretato come preclusivo della possibilità di utilizzare l’elenco graduato di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali ai fini delle assunzioni da disporre in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024; V. del medesimo Decreto dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023, nella parte in cui, all’allegato allegato 1, limita a soli 20.575 il numero di posti banditi per ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso; VI. del Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024, nella parte in cui ridetermina in soli 29.314 posti il contingente dei posti banditi per la scuola secondaria di I e II grado; Per la condanna, anche in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle amministrazioni intimate ad adottare i provvedimenti necessari per la pubblicazione - accanto alle graduatoria dei vincitori – di un parallelo elenco graduato recante l’indicazione di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi, con espressa previsione della sua utilizzabilità per le assunzioni da disporre in relazione alle rinunce all’immissione in ruolo dei vincitori e in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie definitive di merito del concorso ordinario docenti, nella parte in cui recano soltanto i vincitori e non un elenco graduato degli idonei non vincitori, nonché le disposizioni regolamentari e del bando relative alla composizione e alla validità delle graduatorie e al numero dei posti banditi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato numerose graduatorie definitive del concorso ordinario per titoli ed esami per il personale docente della scuola secondaria, deducendo la mancata pubblicazione di un elenco graduato comprendente tutti i candidati che avevano superato le prove ma non erano rientrati nel contingente dei posti banditi. Hanno sostenuto, in particolare, la violazione del principio di trasparenza e dell'art. 19 del d.lgs. 33/2013; la violazione dell'art. 400 del d.lgs. 297/1994 e della clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, in relazione allo scorrimento delle graduatorie e alla prevenzione dell'abuso dei contratti a termine; l'irragionevolezza dell'esclusione degli idonei dalle future assunzioni, in violazione dell'art. 3 Cost., del principio del merito e dei principi sullo scorrimento delle graduatorie; nonché la violazione degli artt. 399 e 440 del d.lgs. 297/1994 e del principio di buona amministrazione di cui all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. I ricorrenti chiedevano anche la pubblicazione dell'elenco degli idonei e la sua utilizzabilità per le assunzioni conseguenti alle rinunce dei vincitori o all'eventuale incremento dei posti. Il Collegio, pur rilevando eccezioni di possibile inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo, ha ritenuto di poterle assorbire in ragione dell'infondatezza nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ha compensato le spese. Ha ritenuto legittimo l'operato degli Uffici Scolastici Regionali, poiché conforme all'art. 9 del decreto dipartimentale n. 2575/2023 e alla disciplina primaria dell'art. 59, comma 10, lett. d), del d.l. n. 73/2021, che impone la formazione e pubblicazione della graduatoria nel limite dei posti messi a concorso, prevedendo l'eventuale integrazione, entro tale limite, con i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo in caso di rinunce. Secondo il giudice, la normativa non prescrive la pubblicazione di un autonomo elenco degli idonei non vincitori; l'idoneità deriva comunque dal superamento del punteggio minimo ed è verificabile nell'area personale della procedura. La scelta è stata ritenuta ragionevole, in considerazione della natura delle procedure PNRR, della cadenza annuale dei concorsi e delle esigenze di celerità, buon andamento ed efficienza del reclutamento. La mancata pubblicazione dell'elenco non impedisce l'eventuale integrazione della graduatoria in caso di rinunce, né esclude il diritto di accesso dei partecipanti ai dati relativi al proprio punteggio e agli scorrimenti. Il candidato idoneo non vincitore vanta, in questa fase, una mera aspettativa all'assunzione, poiché l'amministrazione conserva discrezionalità sulla decisione di procedere allo scorrimento. Il TAR ha inoltre escluso i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
Norme richiamate
art. 59, comma 10, lett. d), d.l. n. 73/2021
formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali
La disposizione prevede la graduatoria dei vincitori nel limite dei posti banditi e consente l'integrazione, entro tale limite, con gli idonei in caso di rinunce, senza imporre la pubblicazione di un elenco generale degli idonei non vincitori.
art. 9 d.d. n. 2575/2023
La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali
La disciplina del bando, conforme alla legge istitutiva, limita la graduatoria ai posti banditi e ammette l'integrazione per le rinunce, senza obbligo di pubblicare una graduatoria separata degli idonei.
art. 19 d.lgs. 33/2013
Non impone, nella fattispecie, la pubblicazione di un elenco graduato degli idonei non vincitori in aggiunta alla graduatoria dei vincitori prevista dalla disciplina concorsuale.
art. 3 Cost.
Non risulta violato dalla scelta legislativa di limitare la graduatoria ai vincitori nell'ambito delle procedure PNRR, ritenuta ragionevole e giustificata dalle esigenze di celerità del reclutamento.
art. 30, comma 2, c.p.a.
Richiamato dai ricorrenti per la domanda di condanna in forma specifica, rimasta assorbita dal rigetto della domanda di annullamento.
art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022
Richiamato ai fini della conversione del rito per la ritenuta connessione della procedura con interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR.
Massime di principio
- Quando una norma primaria e la lex specialis prevedono che la graduatoria concorsuale sia formata entro il limite dei posti banditi, con eventuale integrazione per le rinunce dei vincitori, non sussiste un obbligo di pubblicare anche un autonomo elenco graduato di tutti gli idonei non vincitori.
- Nelle procedure concorsuali connotate da esigenze eccezionali di celerità e attuazione di programmi PNRR, è ragionevole limitare la pubblicazione della graduatoria ai vincitori, purché resti possibile verificare l'idoneità individuale e procedere all'eventuale integrazione della graduatoria nei casi previsti dalla legge.
- La mancata pubblicazione di un elenco generale degli idonei non impedisce lo scorrimento o l'integrazione della graduatoria quando la disciplina applicabile li consenta, poiché l'amministrazione può ricavare i candidati aventi il punteggio minimo dagli atti della procedura.
- Il candidato che abbia superato le prove concorsuali ma non rientri nei posti banditi vanta, prima dell'eventuale decisione amministrativa di scorrimento, una mera aspettativa all'assunzione e non una posizione tutelabile come diritto all'immissione in ruolo.
- I partecipanti a una procedura concorsuale, pur non potendo pretendere la pubblicazione di una graduatoria degli idonei non prevista dalla legge, conservano il diritto di accesso ai dati relativi al proprio punteggio e agli eventuali scorrimenti conseguenti alle rinunce dei vincitori.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 giu 2026Sentenza n. 11817/2026 - Roma, Sezione 1T
- Sentenza · 27 giu 2026Sentenza n. 11818/2026 - Roma, Sezione 1T
- Sentenza · 27 giu 2026Sentenza n. 11825/2026 - Roma, Sezione 3B
- Sentenza · 27 giu 2026Sentenza n. 11828/2026 - Roma, Sezione 3B
- Sentenza · 27 giu 2026Sentenza n. 11829/2026 - Roma, Sezione 3B
- Sentenza · 27 giu 2026Sentenza n. 11830/2026 - Roma, Sezione 3B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →