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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28974/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2006, impugnato dalla società contribuente. In primo grado il ricorso era stato respinto, ma la Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello della società, riformando la decisione sulla base di una istruttoria ritenuta dimostrativa dell'effettività delle operazioni di acquisto e vendita di telefoni cellulari. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la nullità della sentenza d'appello per violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 36 d.lgs. n. 546/1992 e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la motivazione fosse carente o solo apparente. In particolare, l'Ufficio ha contestato che la CTR avesse accolto l'appello aderendo alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio senza considerare adeguatamente le altre risultanze probatorie, incluse le intercettazioni richiamate nel PVC della polizia tributaria.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha precisato che la motivazione apparente ricorre solo quando il ragionamento decisorio, pur esistente sul piano grafico, non consente alcun controllo sulla logicità e correttezza della decisione e non raggiunge il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost. Nel caso concreto, la sentenza impugnata conteneva una esposizione ampia e analitica delle ragioni dell'accoglimento dell'appello, con specifico esame delle singole cessioni contestate e dei rilievi dell'Amministrazione; pertanto, il vizio denunciato non sussisteva, anche se la CTR aveva valorizzato la CTU e non le altre prove invocate dall'Ufficio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite in favore della società controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione della sentenza deve consentire il controllo sull'iter logico-giuridico e raggiungere il minimo costituzionale; la motivazione apparente è solo quella che non consente tale controllo.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla solo se manca in modo sostanziale la motivazione o se questa è meramente apparente.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Anche nel processo tributario la decisione deve essere sorretta da motivazione adeguata e verificabile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione deve dare conto dell'iter argomentativo seguito dal giudice.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Il vizio denunciabile in cassazione è stato prospettato come nullità per violazione di norme processuali e motivazione apparente.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato con il rito camerale semplificato previsto per la definizione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • La motivazione apparente sussiste solo quando l'argomentazione della sentenza, pur esistente sul piano formale, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione e non raggiunge il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.
  • Non integra motivazione apparente il fatto che il giudice di merito abbia valorizzato una consulenza tecnica d'ufficio e non abbia condiviso le diverse risultanze probatorie invocate dalla parte soccombente, se la sentenza espone in modo analitico le ragioni del proprio convincimento.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione non coincide con una nuova valutazione del merito: la Corte verifica la presenza di un apparato argomentativo idoneo, non la correttezza nel merito delle conclusioni raggiunte dal giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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