Cassazione Civile, Ordinanza n. 26198/2023 del 08/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla convalida, da parte del Giudice di pace, del decreto con cui il Questore aveva imposto a uno straniero già destinatario di precedente espulsione amministrativa misure previste dall'art. 14, comma 1-bis, t.u. immigrazione: consegna del passaporto o documento equipollente e presentazione periodica presso la Questura. Il ricorrente ha impugnato la convalida articolando tre motivi: 1) ha lamentato la mancata partecipazione all'udienza di convalida e la mancata comunicazione della data al difensore, assumendo che il procedimento dovesse svolgersi in udienza con contraddittorio orale; 2) ha dedotto difetto di motivazione del decreto di convalida e del decreto questorile, sostenendo che non fossero stati valorizzati né la motivazione dell'atto del Questore né quella del decreto di espulsione prefettizio; 3) ha contestato la validità della notificazione del decreto del Questore, perché la copia notificata non recava attestazione di conformità all'originale.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla mancata udienza, chiarendo che per le misure di cui all'art. 14, comma 1-bis, t.u. immigrazione il legislatore prevede un contraddittorio cartolare e non un'udienza con partecipazione necessaria del difensore. Ha dichiarato inammissibile la censura sul difetto di motivazione, osservando che il sindacato del giudice della convalida è limitato alla verifica dei presupposti della misura e dell'efficacia esecutiva del provvedimento di espulsione, potendo estendersi all'atto presupposto solo in caso di manifesta illegittimità; nel caso concreto il ricorso non allegava in modo specifico tale manifesta illegittimità né l'inefficacia del decreto di espulsione. Ha infine reputato infondato il motivo sulla notificazione, perché dagli atti risultava che il destinatario aveva preso visione dell'originale dell'atto, sicché la mancanza di specifica attestazione di conformità sulla copia consegnata non determinava nullità. Il ricorso è stato quindi respinto, senza regolazione delle spese per mancata attività difensiva delle controparti, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286 del 1998
per le misure alternative al trattenimento dello straniero espulso prevede un procedimento di convalida con contraddittorio cartolare, non un'udienza necessaria con difensore presente
art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998
è disciplina distinta, riferita alla convalida del trattenimento nei centri di permanenza, e non si applica alle misure alternative del comma 1-bis
art. 13, comma 5-bis, d.lgs. n. 286 del 1998
prevede espressamente l'udienza di convalida con partecipazione necessaria del difensore per l'accompagnamento coattivo alla frontiera
art. 13, commi 3 e 7, d.lgs. n. 286 del 1998
richiamati per la disciplina della comunicazione del decreto di espulsione e della sua formalità
art. 14 della legge n. 15 del 1968
richiamato in tema di attestazione/autenticazione della copia dell'atto notificato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
legittima il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
art. 13, comma 1-bis, del d.l. n. 89 del 2011, convertito nella legge n. 129 del 2011
norma introduttiva delle misure di cui all'art. 14, comma 1-bis, t.u. immigrazione
Massime di principio
- Le misure alternative al trattenimento dello straniero espulso previste dall'art. 14, comma 1-bis, t.u. immigrazione sono soggette a un procedimento di convalida cartolare; non sussiste un diritto dell'interessato a un'udienza orale con avviso al difensore come per le misure più invasive della libertà personale.
- Il giudice della convalida delle misure esecutive dell'espulsione può verificare i presupposti dell'atto del Questore e l'efficacia esecutiva del decreto di espulsione presupposto, ma il controllo sull'atto presupposto è ammesso solo in presenza di manifesta illegittimità o di inespellibilità dello straniero.
- La doglianza sulla motivazione dell'atto non è sufficiente se non viene specificamente allegata, nel ricorso, la decisiva mancanza di motivazione o l'inefficacia del provvedimento presupposto, con indicazione dei fatti rilevanti già acquisiti nel procedimento.
- La mancata attestazione di conformità all'originale sulla copia notificata non comporta nullità quando dagli atti risulti che il destinatario ha preso visione dell'originale dell'atto ed è stata comunque assicurata la conoscenza del contenuto del provvedimento.
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