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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08361/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del motivo e la mancanza di specificità richiesta dall'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato il giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione. L'unico motivo denunciava vizio di motivazione: secondo il ricorrente, i giudici di secondo grado si sarebbero limitati a richiamare e condividere la motivazione di primo grado senza dare risposta alle censure formulate con l'atto di appello. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e non specifico, poiché sostanzialmente reiterativo delle stesse doglianze già esaminate e disattese in appello, con assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a base dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    È il reato oggetto del giudizio di merito, richiamato solo per identificare la fattispecie contestata di ricettazione.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo di ricorso comporta l'inammissibilità quando non vi è correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.

  • Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo assertivo le stesse censure già dedotte in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La specificità del motivo richiede una reale correlazione critica tra le argomentazioni della decisione impugnata e le ragioni dell'impugnazione; in difetto, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
  • La mera doglianza di adesione del giudice di appello alla motivazione di primo grado non è sufficiente, se non è accompagnata dall'indicazione puntuale delle omissioni, illogicità o lacune effettivamente riscontrabili nella sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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