Cassazione Penale, Ordinanza n. 08361/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del motivo e la mancanza di specificità richiesta dall'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato il giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione. L'unico motivo denunciava vizio di motivazione: secondo il ricorrente, i giudici di secondo grado si sarebbero limitati a richiamare e condividere la motivazione di primo grado senza dare risposta alle censure formulate con l'atto di appello. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e non specifico, poiché sostanzialmente reiterativo delle stesse doglianze già esaminate e disattese in appello, con assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a base dell'impugnazione.
Norme richiamate
È il reato oggetto del giudizio di merito, richiamato solo per identificare la fattispecie contestata di ricettazione.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di ricorso comporta l'inammissibilità quando non vi è correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo assertivo le stesse censure già dedotte in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La specificità del motivo richiede una reale correlazione critica tra le argomentazioni della decisione impugnata e le ragioni dell'impugnazione; in difetto, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
- La mera doglianza di adesione del giudice di appello alla motivazione di primo grado non è sufficiente, se non è accompagnata dall'indicazione puntuale delle omissioni, illogicità o lacune effettivamente riscontrabili nella sentenza impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08245/2026 del 03/03/2026
- ordinanza_penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08246/2026 del 03/03/2026
- ordinanza_penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08247/2026 del 03/03/2026
- ordinanza_penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08249/2026 del 03/03/2026
- ordinanza_penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08259/2026 del 03/03/2026
- ordinanza_penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08260/2026 del 03/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →