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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13821/2023 del 03/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del riesame che aveva confermato la custodia in carcere disposta dal GIP per reati connessi a stupefacenti (art.73 d.P.R. n.309/1990). La difesa ha dedotto: 1) nullità/insufficienza della motivazione per non aver riqualificato il fatto ascritto al capo A) come "fatto di lieve entità" ai sensi dell'art.73, comma 5, d.P.R. 309/1990; 2) carenza di gravi indizi nei confronti dell'imputato in relazione ai capi D) ed E) (criticando la valenza indiziaria dell'incontro rilevato, delle conversazioni intercettate e della corrispondenza tra contenuti delle intercettazioni e fatti di spaccio); 3) vizio nella valutazione delle esigenze cautelari e nella scelta della misura (contestata la mancata adozione degli arresti domiciliari, anche con strumenti di controllo, e la mancata considerazione dello stato di incensuratezza), in contrasto con gli artt.274 e 275 cod.proc.pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: 1) ha confermato la fondatezza della valutazione del Tribunale circa la sussistenza di gravi indizi per i capi D) ed E), valorizzando osservazione, incontri ripetuti (es. incontro del 2.12.2021 nella sala giochi), conversazioni intercettate (anche successive all'arresto del trasportatore) e la conversazione ambientale del 7.3.2022 che contiene riferimenti puntuali a quantità e dosi; 2) ha escluso la riqualificazione del capo A) nella fattispecie di lieve entità, ritenendo che le sei cessioni ripetute in un periodo limitato, il modus operandi sistematico e l'esistenza di acquisti significativi (capi D ed E) denotino la gestione di una "piazza di spaccio" e non una condotta di minima offensività; 3) ha giudicato corretta la valutazione delle esigenze cautelari e l'inadeguatezza di misure meno afflittive (arresti domiciliari con controllo elettronico), atteso il carattere sistematico dell'attività, la prossimità temporale dei fatti e l'inidoneità del domicilio a interrompere i contatti criminali. La Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dispone l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art.94 disp.att.

Norme richiamate

  • d.P.R. n.309/1990, art.73

    comma 1-bis, comma 4, comma 5

    Art.73 richiamato per le qualificazioni delle condotte di traffico/cessione di stupefacenti: la Corte conferma che la fattispecie di "minore gravità" (comma 5) richiede valutazione complessiva di quantità, modalità, organizzazione e ripetitività; nel caso le caratteristiche esaminate escludono la lieve entità.

  • codice di procedura penale, art.273

    Art.273 richiama il requisito della gravità indiziaria per l'applicazione di misure cautelari; la Corte ha ritenuto che il quadro indiziario (osservazione, intercettazioni, incontri, dati ponderali) raggiunge la probabilità ragionevole di colpevolezza richiesta in sede cautelare.

  • codice di procedura penale, art.274

    Art.274 (esigenze cautelari) è stato richiamato per motivare la prognosi di pericolo di reiterazione, con riferimento alle circostanze e alla sistematicità dell'attività criminale.

  • codice di procedura penale, art.275

    Art.275 (scelta della misura) è stato interpretato nel senso che la custodia in carcere è applicabile se le misure meno afflittive risultano inidonee: il Tribunale ha valutato che arresti domiciliari, anche con controllo elettronico, non sarebbero efficaci nel caso concreto.

  • codice di procedura penale, art.275-bis

    Richiamato in relazione alle modalità di controllo elettronico come possibile alternativa: la Corte ha ritenuto tale alternativa inadeguata alla luce della sistematicità dell'attività e dell'idoneità del domicilio.

  • codice di procedura penale, art.192

    Art.192(2) dispone cautela nella valutazione delle sole dichiarazioni intercettate; la Corte ha ritenuto che le intercettazioni contestuali e ambientali, contenenti riferimenti a quantità e dosi, siano state valutate con l'adeguata attenzione e rigore e possano concorrere alla formazione del giudizio indiziario.

  • codice di procedura penale, art.284

    Art.284 (sede di esecuzione degli arresti domiciliari) è stato richiamato per sostenere che il domicilio indicato può risultare inidoneo se coincide con il contesto in cui si svolge l'attività illecita.

  • disp.att. cod.proc.pen., art.173

    Art.173 disp.att. citato come norma che consente il riassunto dei motivi di doglianza nel ricorso per cassazione; usato per la forma di esposizione delle censure.

  • disp.att. cod.proc.pen., art.94

    Art.94 disp.att. in tema di comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario circa le decisioni sulla custodia cautelare: la Corte ordina l'invio della copia del provvedimento per gli adempimenti di competenza.

  • codice di procedura penale, art.606

    Art.606 richiamato quale criterio di legittimità per le censure: la Corte verifica se le censure di motivazione rientrano nei limiti di sindacabilità in cassazione (violazione di legge o manifesta illogicità).

Massime di principio

  • Il giudizio di legittimità sulla motivazione del giudice del riesame è limitato: la Cassazione controlla la coerenza logica e il rispetto dei principi di diritto, non può sostituirsi al merito salvo manifesta illogicità.
  • Per misure cautelari la "gravità indiziaria" si valuta con riferimento alla probabilità qualificata di colpevolezza (canone della ragionevole probabilità) e può fondarsi su un compendio di elementi (osservazioni, intercettazioni, riscontri temporali e di comportamento).
  • Le intercettazioni, anche se consistono in dichiarazioni, possono essere valutate come indizi rilevanti se il loro contenuto è coerente, preciso (es. riferimenti a quantità/dosi) e inserito in un contesto indiziario complessivo; il giudice deve agire con particolare attenzione ma la loro valutazione è questione di fatto riservata al merito.
  • La qualificazione del fatto come "di lieve entità" ex art.73(5) DPR 309/1990 richiede valutazione globale (quantitativa e qualitativa, modalità, ripetitività, ruolo nel mercato): operazioni ripetute e un modus operandi sistematico escludono la lieve entità.
  • L'assenza di precedenti penali (incensuratezza) non impedisce di ritenere sussistenti esigenze cautelari quando emergono comportamenti concreti e attuali che indicano pericolosità o stabile inserimento in attività illecite.
  • Gli arresti domiciliari possono essere esclusi se il luogo indicato non è idoneo a interrompere i legami con il contesto criminale; la scelta della misura deve motivare l'inadeguatezza di alternative meno afflittive in relazione alle circostanze specifiche.

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