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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08850/2026 del 06/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna inflitta in rito abbreviato per i reati ascritti (artt. 81, 110, 644 c.p.). I motivi dedotti: (i) violazione di legge per non avere la Corte d'appello dichiarato l'inutilizzabilità dei dati acquisiti dal telefono cellulare del ricorrente, con richiamo alle direttive UE 2009/136/CE e 2016/680/UE e alla sentenza della Corte di Giustizia UE C-548/21 del 04/10/2024; (ii) omissione di valutare il comportamento collaborativo del ricorrente al momento della perquisizione e sequestro del cellulare ai fini delle attenuanti (art. 62-bis c.p. e art. 253 c.p.p.); (iii) vizio di motivazione sulla credibilità della persona offesa nonostante presunte plurime versioni contrastanti e contraddittorietà nella valutazione degli appunti sul telefono della persona offesa; (iv) omessa rideterminazione della somma sottoposta a confisca ai sensi dell'art. 644, comma sesto, c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto i primi tre motivi non consentiti per essere mera reiterazione delle doglianze già respinte in appello senza un confronto specifico e argomentato con la motivazione della Corte di appello. In particolare: la Corte ha ritenuto utilizzabili i dati acquisiti dal cellulare in virtù del decreto di perquisizione e sequestro emesso dal pubblico ministero e ha interpretato la giurisprudenza Ue (C-548/21) nel senso che il controllo preventivo può essere svolto anche dal pubblico ministero quale "autorità giudiziaria" nell'esercizio delle sue funzioni, a condizione che il decreto motivi adeguatamente la portata e la proporzionalità della misura. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, chi denuncia l'inutilizzabilità di un elemento probatorio deve dimostrarne l'incidenza sulla "prova di resistenza" (ossia che l'espunzione dell'elemento renderebbe insufficiente il resto del materiale probatorio). È stata esclusa la possibilità per la Cassazione di riesaminare i fatti e la valutazione della credibilità operata dal giudice del merito. Infine, il motivo relativo alla rideterminazione della confisca è stato dichiarato inammissibile perché non devoluto al giudice d'appello e quindi precluso in Cassazione. Conseguenza pratica: rigetto del ricorso e conferma della condanna e delle statuizioni di merito.

Norme richiamate

  • art. 644 c.p.

    Norma sostanziale che disciplina il reato di usura e la confisca. La Corte ha osservato che la contestazione sulla rideterminazione della somma sottoposta a confisca non era stata proposta in appello, risultando quindi preclusa in Cassazione.

  • artt. 81 e 110 c.p.

    Norme penali richiamate nella rubrica dell'imputazione (concorso di persone e partecipazione nel reato principale). Sono le fattispecie sostanziali contestate all'imputato.

  • art. 253 c.p.p.

    Normativa procedurale richiamata in relazione all'inutilizzabilità degli elementi di prova. La Corte ha valutato la censura sulla inutilizzabilità ma ha richiamato l'onere del ricorrente di dimostrare l'incidenza dell'eliminazione dell'elemento sulla prova complessiva (prova di resistenza).

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale che limita la riproduzione integrale delle parti in Cassazione: la relazione dei motivi è stata riportata nei limiti strettamente necessari ai sensi di questa disposizione.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma che disciplina le circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ricordato che le attenuanti generiche possono essere concesse solo se esistono elementi concreti e positivi da valorizzare, e ha dato conto del fatto che il ricorrente non ha dimostrato contributi positivi rilevanti.

  • art. 262 c.p.p.

    Norma sulla restituzione dei beni sequestrati; ricondotta alla discussione sulla durata e proporzionalità del sequestro dei dati informatici e alla possibilità di istanza di restituzione qualora la misura duri oltre il necessario.

  • Direttive UE 2009/136/CE e 2016/680/UE e sentenza C-548/21 della Corte di Giustizia UE (04/10/2024)

    Richiamate dalla difesa come base per sostenere l'obbligo di un controllo preventivo di autorità terza prima dell'accesso ai dati. La Corte ha interpretato la giurisprudenza comunitaria nel senso che il controllo preventivo richiesto dal diritto dell'Unione può essere esercitato anche dal pubblico ministero, qualificabile come "autorità giudiziaria" nell'esercizio delle funzioni investigative, purché siano rispettate adeguate garanzie e la misura sia adeguatamente motivata.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 170/2023

    Richiamata come coordinata ermeneutica nella valutazione delle garanzie richieste per l'accesso e il trattamento dei dati acquisiti nei dispositivi informatici.

Massime di principio

  • Per contestare l'utilizzabilità di dati acquisiti da dispositivi elettronici è necessario non solo dedurre l'illegittimità dell'acquisizione, ma illustrare in che misura l'eliminazione di tali elementi inciderebbe sulla "prova di resistenza": senza questa dimostrazione il motivo è inammissibile.
  • La Corte di Cassazione non può rivedere la valutazione di fatto e la credibilità delle fonti operata dal giudice di merito salvo vizi di motivazione gravi, manifesti o l'omissione di argomenti essenziali; le critiche che propongono una lettura alternativa del merito sono inammissibili.
  • Se il sequestro di dati è disposto con decreto del pubblico ministero, la giurisprudenza recente può ritenere compatibile tale procedimento con gli obblighi di controllo previsti dal diritto dell'Unione (C-548/21) purché il provvedimento motivi la necessità, la proporzionalità e i criteri di selezione dei dati acquisiti.
  • Motivi di ricorso che riproducono pedissequamente le doglianze già prospettate in appello senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della Corte d'appello sono inammissibili per reiterazione.
  • Questioni non devolute al giudice d'appello (ossia non sollevate in appello) risultano precluse in Cassazione per effetto dell'acquisizione di efficacia di giudicato delle statuizioni di primo grado su quei punti.
  • Per ottenere concessione di attenuanti generiche è necessario dimostrare elementi concreti e positivi di collaborazione o altre circostanze favorevoli; la mera affermazione non è sufficiente.

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