Cassazione Penale, Sentenza n. 16193/2022 del 27/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato, tramite difensore, ha proposto quattro motivi: 1) contestazione della qualificazione giuridica sostenendo che la condotta si era fermata al prelievo e al caricamento del serbatoio sul furgone e che quindi si sarebbe trattato di tentativo e non di furto consumato; 2) affermazione che il bene fosse "res derelicta" perché posto su un cantiere dismesso e incustodito, mancando il dolo di impossessamento; 3) censura sulle aggravanti (violenza sulle cose e esposizione alla pubblica fede), rilevando assenza di strumenti da scasso, assenza di atti di violenza e particolare collocazione in aperta campagna che escluderebbe esposizione alla pubblica fede; 4) eccezione di improcedibilità per mancanza di querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte territoriale era corretta nell'affermare la consumazione del reato perché l'imputato era stato sorpreso a bordo del veicolo con il serbatoio caricato e stava allontanandosi: il possesso autonomo, anche se per breve tempo, segna la consumazione. Il secondo motivo è stato ritenuto fattuale e assertivo, non superando la motivazione del giudice di merito che aveva escluso lo stato di abbandono del bene. Il terzo motivo è manifestamente infondato: l'aggravante della violenza sulle cose si configura per il distacco del serbatoio che ha alterato la destinazione dell'impianto e richiesto ripristino; l'aggravante per esposizione alla pubblica fede è stata ritenuta sussistente perché il serbatoio si trovava in area privata ma liberamente accessibile e non suscettibile di vigilanza continua da parte del proprietario. La censura sull'improcedibilità (querela) è stata assorbita e non ha avuto effetto. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
Rilevata l'assenza di tempestiva richiesta di discussione orale ai sensi della norma; la procedura orale non è stata attivata per mancata istanza delle parti.
decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, art. 5
Norma citata in riferimento alla proroga della disciplina processuale introdotta dal decreto-legge n.137/2020; ha operato la proroga degli effetti procedurali richiamati.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiesto il rispetto dei limiti di enunciazione dei motivi di ricorso in cassazione; il ricorso è stato valutato nei limiti di quanto enunciato.
Applicata per la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Il caricamento del bene su un veicolo e l'allontanamento, se seguito da un'effettiva disponibilità autonoma anche per breve tempo, configurano la consumazione del furto e non il tentativo.
- La qualificazione della cosa come abbandonata (res derelicta) è questione fattuale che deve emergere dalla motivazione del giudice di merito; affermazioni generiche dell'imputato non sono sufficienti in cassazione.
- L'aggravante per violenza sulle cose può essere riconosciuta anche in assenza di strumenti da scasso quando l'azione abbia determinato il distacco o il mutamento di destinazione dell'impianto comportando la necessità di ripristino.
- L'aggravante per esposizione alla pubblica fede può sussistere anche per beni collocati in area privata se l'area è liberamente accessibile e il proprietario non può assicurare una vigilanza continua, essendo tale valutazione rimessa al giudice di merito se adeguatamente motivata.
- In materia di cassazione, le valutazioni di fatto del giudice di merito assistite da motivazione non possono essere rimesse con esiti diversi tramite censure vaghe o meramente assertive; il ricorso deve contestare specificamente vizi di legge o errori logico-giuridici.
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