Cassazione Civile, Sentenza n. 32948/2021 del 09/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di merito che aveva confermato la destituzione datata 21/01/2000 adottata da ATAC nei confronti del ricorrente. In cassazione il Roddi deduceva un unico motivo articolato: violazione dell'art. 416, comma 3, c.p.c. e dell'art. 115, comma 1, c.p.c., sostenendo che ATAC, nelle memorie di costituzione, non aveva preso una posizione specifica e circostanziata rispetto ai fatti allegati dall'attore (ragion per cui la documentazione prodotta non poteva sorreggere la decisione) e che il giudice del rinvio aveva omesso di rilevare tale inidoneità e aveva comunque valutato documenti non adeguatamente contestati
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, così come formulata, fosse in concreto un'eccezione di errore in procedendo che richiede alla Corte di cassazione l'esame diretto degli atti; tuttavia il ricorrente non ha ottemperato agli obblighi di esporre e trascrivere in modo completo le deduzioni e i documenti decisivi (secondo le regole di cui agli artt. 366 e 369 c.p.c.), rendendo impossibile il controllo di legittimità. La Corte ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva motivato che il ricorso introduttivo non conteneva una chiara negazione degli addebiti e che ATAC aveva prodotto la documentazione e sostenuto la fondatezza della sanzione; dunque la memoria di costituzione era stata ritenuta idonea a contestare i fatti. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e al versamento dell'eventuale contributo unificato aggiuntivo previsto
Norme richiamate
R.D. n. 148/1931, allegato A (Regolamento per il personale autoferrotranviario)
Considerato come disciplina speciale e primaria per il rapporto degli autoferrotranvieri; la Corte territoriale e la S.C. richiamano la prevalenza della normativa speciale rispetto alla normativa generale del lavoro quando applicabile
L. n. 300/1970, art. 7 (Statuto dei lavoratori)
Norma generale sul rapporto di lavoro subordinato; la S.C. ha ricordato che l'art. 7 non abroga implicitamente le disposizioni speciali del R.D. 148/1931 quando queste permangono specifiche
Regolamento (art. 45, nn. 6 e 9)
La Corte di merito ha valutato che le condotte addebitate al lavoratore rientravano nelle fattispecie disciplinari previste, in particolare nel n. 9 (giustificativa della sanzione espulsiva) e, comunque, non meritevoli di stima ai sensi del n. 6
Stabilisce l'onere della parte convenuta, nella memoria di costituzione nel rito del lavoro, di prendere posizione in modo preciso sui fatti affermati dall'attore; la controversia verteva sul fatto se ATAC avesse assolto a tale onere e se la Corte d'appello avesse valutato correttamente tale questione
Principio della libera valutazione della prova; invocato dal ricorrente in relazione al giudizio sui documenti prodotti, ma la Corte ha ritenuto la censura non adeguatamente sviluppata
Richiamati come norme procedurali che impongono alla cassazione, in caso di critica di merito o di vizio di motivazione, l'obbligo di esporre in modo compiuto e di trascrivere i brani rilevanti degli atti di causa; la mancata osservanza ha determinato l'inammissibilità del ricorso
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma che disciplina i motivi di cassazione per violazione di norme di diritto; la Corte ha ritenuto che la doglianza fosse in realtà un errore in procedendo richiedente diverso inquadramento e più puntuale esposizione
Art. 23, comma 8-bis, D.L. n. 137/2020 conv. L. n. 176/2020
Il PM ha depositato conclusioni scritte ai sensi della disposizione
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Norma in materia di contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello del ricorso principale
Massime di principio
- Nel rito del lavoro la parte convenuta, nella memoria di costituzione, deve contestare i fatti affermati dall'attore in modo preciso e non generico; in mancanza, i fatti possono essere considerati ammessi e non contestabili in sede di legittimità
- In cassazione, le censure che richiedono l'esame diretto degli atti e la verifica dei fatti processuali devono essere formulate secondo le regole sugli obblighi di esposizione e trascrizione (artt. 366 e 369 c.p.c.); l'assenza di trascrizioni o di riassunti esaustivi può rendere il ricorso inammissibile
- Quando il vizio denunciato è sostanzialmente un 'error in procedendo' (omesso esame o valutazione di atti o deduzioni), la Corte di cassazione può richiedere che il ricorrente fornisca il materiale probatorio e le trascrizioni necessarie per il controllo; senza ciò la censura non può essere esaminata
- La disciplina speciale (es. R.D. 148/1931 per gli autoferrotranvieri) prevale sulla normativa generale se ancora vigente e applicabile; le parti devono però dedurre e documentare espressamente la rilevanza della disciplina speciale in giudizio
- Per contestare efficacemente un provvedimento disciplinare è necessario sia argomentare sulla correttezza del procedimento (con indicazione delle norme speciali applicabili) sia riprodurre e contestare puntualmente la documentazione probatoria prodotta dall'azienda
- Le questioni processuali formali (omessa trascrizione, insufficiente motivazione del motivo di ricorso) possono eliminare la possibilità di ottenere il controllo di merito in cassazione anche se la questione sostanziale fosse rilevante
- In caso di soccombenza in cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato; è quindi prudente curare la completezza formale del ricorso in cassazione oltre che la fondatezza del motivo
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