Cassazione Civile, Ordinanza n. 33537/2022 del 15/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Una società proprietaria di un immobile industriale aveva convenuto in giudizio un geometra, insieme ad altro professionista e all'impresa esecutrice, lamentando concorrenti inadempimenti nella progettazione e realizzazione di un impianto di riscaldamento. In primo grado la domanda contro il geometra era stata rigettata anche perché ritenuto nullo l'incarico per superamento delle competenze professionali. La Corte d'appello, però, accoglieva parzialmente l'impugnazione della società e condannava il geometra al risarcimento del danno da illecito aquiliano, quantificandolo sulla base di una consulenza tecnica svolta in sede di ATP. Il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse recepito acriticamente la CTU e avesse riconosciuto come danno una posta che non costituiva un pregiudizio effettivo, perché la società avrebbe comunque dovuto sostenere il costo di un impianto idoneo alle esigenze industriali; 2) violazione degli artt. 1223 e 2056 c.c., censurando il criterio di liquidazione del danno perché comprensivo anche dei costi che la committente avrebbe sostenuto in ogni caso per ottenere l'utilità desiderata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo non configurabile la denunciata violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. nei termini prospettati, perché le censure riguardavano in realtà la valutazione del materiale probatorio e non l'erronea ripartizione dell'onere della prova o la violazione dei limiti legali di valutazione. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il danno risarcibile, nel caso di errata progettazione e realizzazione di un'opera che debba essere rifatta ex novo, non può comprendere i costi che la danneggiata avrebbe comunque dovuto sopportare per realizzare correttamente l'opera utile, ma solo i maggiori costi causati dall'illecito e quelli necessari per eliminare l'intervento errato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice dichiara espressamente di non osservare la regola del decidere iuxta alligata et probata, oppure utilizza prove non introdotte dalle parti fuori dei poteri officiosi.
La violazione è configurabile solo se il giudice applica un regime di valutazione della prova diverso da quello previsto dalla legge; non è invece censurabile il semplice cattivo esercizio del prudente apprezzamento delle prove.
La violazione è configurabile solo quando l'onere della prova sia stato attribuito a una parte diversa da quella onerata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni.
Il danno risarcibile va determinato secondo una prospettiva differenzialista, come perdita patrimoniale effettiva rispetto alla situazione che si sarebbe avuta senza l'illecito o l'inadempimento.
Nel risarcimento del danno da fatto illecito trovano applicazione i criteri di cui all'art. 1223 c.c. per la delimitazione del danno risarcibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale richiamato per denunciare la violazione di legge dedotta con i motivi di ricorso.
È richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la comunicazione della proposta del relatore alle parti.
art. 104 Cost.
È evocato a sostegno dell'autonomia del giudizio di merito e del principio di indipendenza dell'autorità giudiziaria.
art. 23 Cost.
Richiamato, insieme all'art. 25 Cost., per escludere che il risarcimento abbia funzione punitiva in assenza di specifica previsione legislativa.
art. 25 Cost.
Richiamato, insieme all'art. 23 Cost., per escludere i punitive damages salvo espressa base normativa.
art. 16, lett. l) e m), R.D. 11 febbraio 1929, n. 274
È richiamato solo come base del primo giudizio che aveva ritenuto nullo l'incarico professionale per aver travalicato le competenze del geometra.
Massime di principio
- La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per contestare genericamente la valutazione delle prove o la maggiore o minore attendibilità della consulenza tecnica; è necessaria la denuncia di un vero errore di diritto sul regime legale della prova.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile soltanto se il giudice ha invertito l'onere probatorio; non se ha semplicemente apprezzato in modo ritenuto erroneo il materiale istruttorio.
- Nel risarcimento del danno, anche in ambito aquiliano, il pregiudizio va misurato in termini differenziali: rileva la diminuzione patrimoniale effettiva causata dall'illecito, non il costo che il danneggiato avrebbe comunque sostenuto per conseguire l'utilità perseguita.
- Il danno risarcibile non può avere funzione ultracompensativa: vanno detratte le utilità o i costi comunque dovuti, perché il risarcimento deve reintegrare il patrimonio e non arricchire il danneggiato.
- Quando un professionista abbia errato nella progettazione o realizzazione di un'opera che debba essere rifatta ex novo, il danno comprende i maggiori costi dell'intervento errato e della sua eliminazione, ma non anche il costo dell'opera corretta che la parte avrebbe comunque dovuto sopportare ab origine.
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