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Sentenza

Sentenza n. 1523/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento del provvedimento m_dg.DAPPR11.16/07/2024.0049259.U Prot. n. 3652 emesso dal Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale Campania; della Graduatoria Trasferimenti a Domanda Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria pubblicata in data 25.06.2024 (mod. 2019/2012); di ogni altro atto precedente, connesso e conseguenziale pregiudizievole per la ricorrente.

Giustizia amministrativa202403996

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento di distacco temporaneo presso il Centro penitenziario di Napoli-Secondigliano e graduatoria/decreto conclusivo della procedura di mobilità del personale del DAP

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, già assegnata alla Casa circondariale femminile di Pozzuoli, gravemente danneggiata dallo sciame sismico del maggio 2024, contestava il provvedimento con cui era stata temporaneamente distaccata, senza oneri per l’Amministrazione, presso il Centro penitenziario di Napoli-Secondigliano, nonché il decreto conclusivo della procedura di mobilità. Deduceva violazione dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 e della legge n. 104/1992, oltre a illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione, eccesso di potere e violazione di legge. Chiedeva in via principale l’assegnazione presso la Casa di reclusione di Arienzo, richiamando il criterio di precedenza previsto dall’art. 13 del decreto del Capo del DAP del 6 agosto 2021 per il caso di soppressione della sede di servizio; in subordine chiedeva il distacco presso Secondigliano con riconoscimento degli oneri a carico dell’Amministrazione. Il TAR rilevava inoltre la tardività della documentazione depositata dall’Amministrazione il 25 febbraio 2026, non utilizzabile ai fini della decisione ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha ritenuto infondata la domanda principale perché dagli atti non emergeva alcuna vacanza presso la sede di Arienzo. La ricollocazione del personale di Pozzuoli era già avvenuta quando i posti di Arienzo erano stati coperti; inoltre, la chiusura della Casa circondariale femminile di Pozzuoli era soltanto temporanea, mentre i trasferimenti derivanti dalla mobilità nazionale avevano tendenziale carattere definitivo. Non era quindi applicabile il criterio di precedenza previsto dall’art. 13 del decreto DAP del 6 agosto 2021. Il TAR ha inoltre chiarito che i criteri preferenziali relativi alla presenza di figli minori, alla fruizione dei benefici della legge n. 104/1992 e all’anzianità di servizio operano soltanto per selezionare gli aspiranti quando le domande superano i posti disponibili nelle sedi individuate dall’Amministrazione; essi non consentono di ottenere una sede non compresa tra quelle con effettiva necessità di copertura. È stata respinta anche la domanda subordinata relativa all’indennità o agli oneri del distacco. Il distacco è stato qualificato come trasferimento d’autorità, poiché determinato dalla dismissione della sede di servizio, nonostante la richiesta al personale di indicare eventuali sedi gradite. Tuttavia, l’indennità prevista dall’art. 1 della legge n. 86/2001 non compete quando, in caso di soppressione o dislocazione del reparto, la sede di provenienza e quella di destinazione sono limitrofe. Pozzuoli e Napoli sono comuni confinanti e sono state qualificate come sedi limitrofe negli atti amministrativi, circostanza non contestata dalla ricorrente. Il TAR ha escluso la necessità di integrare il contraddittorio per pubblici proclami, ritenendo il ricorso manifestamente infondato, e ha compensato le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    La ricorrente ne invocava l’applicazione, ma la sentenza non fonda su tale disposizione l’accoglimento di alcuna pretesa e respinge il ricorso.

  • legge 104/1992

    I benefici della legge sono richiamati tra i criteri preferenziali utilizzati dall’Amministrazione per ordinare le richieste relative alle sedi disponibili, ma non attribuiscono il diritto a ottenere una sede priva di vacanze o non compresa tra quelle individuate.

  • art. 13 del decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del 6 agosto 2021

    Ove sia soppressa una sede di servizio, i dipendenti che vi erano assegnati sono destinati d’ufficio alla sede limitrofa o, a domanda e senza oneri per l’amministrazione, ad altro reparto di istituto penitenziario "con precedenza sulla graduatoria formata in seguito all’interpello nazionale vigente".

    La precedenza presuppone, nel caso di assegnazione a domanda, la disponibilità di una sede con scopertura organica e non consente di prevalere su posti già coperti; inoltre, la disciplina non è applicata allo stesso modo quando la chiusura della sede è temporanea e la procedura nazionale di mobilità ha carattere tendenzialmente definitivo.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    La documentazione depositata dall’Amministrazione il giorno precedente l’udienza, relativa peraltro a fatti risalenti, è stata dichiarata inutilizzabile perché prodotta oltre le preclusioni processuali.

  • art. 49, comma 2, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto non necessario disporre l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in ragione dell’infondatezza del ricorso.

  • art. 1, commi 1 e 1-bis, legge 29 marzo 2001, n. 86

    L’indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d’autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni.

    L’indennità di trasferimento d’autorità spetta, in caso di soppressione o dislocazione del reparto, soltanto se la sede di destinazione non è limitrofa a quella di provenienza; la limitrofità esclude il beneficio anche se la distanza supera dieci chilometri.

Massime di principio

  • La precedenza prevista per il personale assegnato a una sede soppressa o dismessa può operare soltanto rispetto a sedi che presentino effettive vacanze organiche e non consente di ottenere una sede i cui posti siano già stati coperti.
  • I criteri preferenziali relativi a esigenze familiari, benefici della legge n. 104/1992 e anzianità di servizio servono a ordinare le domande quando esse eccedono i posti disponibili nelle sedi previamente individuate dall’Amministrazione; non attribuiscono il diritto a essere assegnati a una sede non indicata tra quelle con necessità di copertura.
  • Il trasferimento o distacco imposto dalla dismissione della sede di servizio conserva natura autoritativa anche quando l’Amministrazione consente al personale di esprimere preferenze sulle possibili sedi di destinazione.
  • L’indennità prevista per il trasferimento d’autorità non spetta al personale trasferito, a seguito della soppressione o dislocazione del reparto, verso una sede di servizio limitrofa a quella di provenienza; la limitrofità prevale sulla mera distanza chilometrica e può essere individuata anche sulla base della contiguità tra i Comuni interessati.
  • La documentazione depositata oltre le preclusioni stabilite dall’art. 73, comma 1, c.p.a. non può essere utilizzata ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoMobilità, trasferimenti e comandiTermini e notificazione del ricorso
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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