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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23645/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un medico specializzando aveva agito per ottenere il pagamento dell’indennizzo conseguente alla mancata attuazione delle direttive europee sulla adeguata remunerazione dei corsi di specializzazione medica, relativi agli anni di frequenza tra il 1987 e il 1992. Le amministrazioni convenute avevano eccepito la prescrizione decennale del diritto, assumendo che la domanda giudiziale, proposta nel 2012, fosse tardiva rispetto al dies a quo del 27 ottobre 1999. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo interrotta la prescrizione sulla base di una lettera prodotta dall’attore. La Corte d’appello aveva invece accolto il gravame delle amministrazioni, escludendo la prova dell’effettiva spedizione e ricezione di un atto idoneo a interrompere la prescrizione, rilevando l’incongruenza tra la lettera datata 15 dicembre 2007 e gli avvisi di ricevimento datati 19 dicembre 2008, nonché la mancanza di sottoscrizione, la distanza temporale di oltre un anno e l’alterità soggettiva tra mittente indicato nella lettera e mittente indicato negli avvisi. Nel ricorso per cassazione l’attore ha dedotto: violazione degli artt. 342, 345, 112 e 101 c.p.c. per asserita introduzione d’ufficio di questioni nuove e violazione del principio del devolutum; violazione dell’art. 2909 c.c. per asserita riapertura di temi coperti da giudicato; violazione degli artt. 2938, 2943 e 2697 c.c. per avere il giudice attribuito officiosamente rilievo a fatti relativi alla prescrizione; e, in sostanza, un erroneo apprezzamento della documentazione prodotta, sostenendo che la copia della lettera interruttiva e l’avviso di ricevimento implicassero una presunzione di corrispondenza di contenuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi sotto diversi profili, soprattutto per difetto di specificità e di autosufficienza, per mancata riproduzione o localizzazione degli atti rilevanti e perché le doglianze, dietro la veste di violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Nel merito ha comunque confermato la correttezza della decisione d’appello: una volta eccepita tempestivamente la prescrizione, il giudice poteva rilevare d’ufficio la contro-eccezione di interruzione sulla base dei fatti documentati in atti anche in appello; inoltre, la presunzione di corrispondenza tra copia della lettera e missiva ricevuta è solo iuris tantum e nella specie era stata validamente superata dalle oggettive incongruenze documentali. Conseguentemente è rimasta ferma la declaratoria di prescrizione del diritto e il rigetto della domanda originaria. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2943 c.c.

    la costituzione in mora, per interrompere la prescrizione, deve risultare da un atto idoneo e provato; la sua efficacia non può essere affermata in difetto di prova della spedizione e ricezione dell’atto rilevante

  • art. 2938 c.c.

    la norma è richiamata dal ricorrente, ma la Corte non ne accoglie la lettura, osservando che il giudice di merito non ha esercitato un potere officioso vietato, bensì ha valutato fatti documentati in atti

  • art. 2697 c.c.

    la censura sulla ripartizione dell’onere della prova è stata ritenuta in realtà diretta a contestare la valutazione del materiale probatorio, non l’erronea attribuzione dell’onere stesso

  • art. 342 c.p.c.

    la doglianza è stata dichiarata inammissibile per mancata specifica indicazione del contenuto dell’appello e per difetto di autosufficienza

  • art. 345 c.p.c.

    non è stata ravvisata una indebita introduzione di questioni nuove; la Corte d’appello ha riesaminato questioni già devolute e documentazione ritualmente acquisita

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    il ricorso è stato ritenuto inammissibile per mancata riproduzione e localizzazione degli atti e dei documenti su cui le censure si fondavano

  • art. 2909 c.c.

    la doglianza è stata ritenuta inammissibile e comunque infondata, non essendo dimostrato che la Corte d’appello avesse inciso su questioni coperte da giudicato

  • art. 112 c.p.c.

    non è stato ravvisato ultra petita, perché il giudice di appello si è mosso entro il devolutum

Massime di principio

  • Una volta tempestivamente eccepita la prescrizione, la contro-eccezione di interruzione può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice se i relativi fatti risultano documentati in atti, trattandosi di questione in senso lato non soggetta alle stesse preclusioni delle eccezioni in senso stretto.
  • Il giudice di appello può riesaminare la documentazione già ritualmente acquisita quando la questione della prescrizione sia stata devoluta con i motivi di gravame; non vi è violazione del principio del devolutum se la valutazione resta entro l’oggetto dell’impugnazione.
  • Ai fini dell’interruzione della prescrizione, la produzione della copia della lettera di costituzione in mora insieme all’avviso di ricevimento genera solo una presunzione iuris tantum di corrispondenza di contenuto tra copia e missiva ricevuta; tale presunzione può essere superata da incongruenze oggettive e documentali.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura formalmente qualificata come violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle risultanze istruttorie; occorre invece indicare in modo specifico gli atti e i documenti rilevanti e il preciso contenuto della denunciata violazione.
  • Le censure per violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c. richiedono una puntuale ricostruzione del contenuto dell’atto di appello e delle preclusioni processuali dedotte; in difetto, il motivo è inammissibile per carenza di specificità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveMoraInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

Testo integrale

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