Cassazione Penale, Sentenza n. 15109/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del tribunale del riesame che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal Gip per reati di stupefacenti (ex art. 73 DPR 309/90). Ha dedotto quattro censure: 1) vizio di motivazione sul quadro indiziario, sostenendo di ignorare il contenuto del sacchetto e la mancata disponibilità dell'immobile dove erano trovati altri stupefacenti; 2) motivazione generica e apparente sulle esigenze cautelari, contestando l'attualità e concretezza del pericolo di recidiva; 3) carenza di motivazione nella scelta della misura ex art. 275 c.p.p., ritenendo ingiustificata la custodia in carcere e non valutati gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico; 4) violazione in relazione all'art. 73 comma 5 DPR 309/90 per assenza di prova del principio attivo delle sostanze rinvenute.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che il tribunale aveva fornito motivazione puntuale e congrua: il fermo di un giovane sorpreso ad entrare in una villetta con chiavi e uscire pochi minuti dopo, il rinvenimento addosso di un sacchetto con involucro termosaldato contenente sostanza bianca poi accertata come cocaina, un bilancino e accendino, e nel relativo appartamento cinque panetti di hashish e materiale per il confezionamento. Il giudice ha ritenuto tali elementi idonei a comprovare indizi gravi di attività di spaccio organizzata e contiguità a circuiti di narcotraffico, giustificando il pericolo di reiterazione e la custodia in carcere. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui in Cassazione non è consentita la rinnovata valutazione del merito fattuale e che il vizio di motivazione deve essere manifesto e macroscopico per essere rilevabile. Quanto all'art. 73 comma 5, la Corte ha richiamato il principio della valutazione globale degli indici e ha ritenuto infondata la censura relativa all'assenza di prova del principio attivo, osservando che la qualità della sostanza può risultare da altri atti e verifiche tecniche già compiute. Conseguentemente ricorso inammissibile; condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
DPR 309/1990 art. 73 commi 1, 4 e 5
L'art. 73 comma 1 e 4 riguarda il delitto di traffico di stupefacenti; il comma 5 disciplina la fattispecie di lieve entità. La Corte ha ricordato che la qualificazione ai sensi del comma 5 richiede una valutazione complessiva e comparata di tutti gli indici (quantità, modalità, organizzazione, ecc.), non potendo una sola circostanza escluderne a priori l'applicazione. Nel caso concreto la gravità del quadro indiziario e gli elementi concreti hanno escluso la riconducibilità alla lieve entità.
Codice di procedura penale art. 275
L'art. 275 disciplina la scelta della misura cautelare personale: la Corte ha ritenuto che il tribunale abbia adeguatamente motivato l'idoneità della custodia in carcere alla luce del pericolo di reiterazione del reato e della pericolosità dell'indagato, motivazione congrua rispetto ai criteri previsti.
Codice di procedura penale art. 616
Norma che prevede l'onere delle spese per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi di tale articolo.
Disposizioni attuative cod. proc. pen. art. 94 comma 1-ter
Richiama gli adempimenti di comunicazione e registrazione conseguenti alla decisione; la Corte dispone l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita la rinnovata valutazione del merito fattuale o degli indizi: il sindacato è limitato alla verifica della congruità e non manifestità della motivazione.
- Il possesso di droga insieme a strumenti da taglio/confezionamento, quantitativi significativi e il comportamento (es. ingresso in immobile con chiavi, uscita rapida) sono elementi che possono costituire indici concreti di attività di spaccio e giustificare misure cautelari rigide.
- La qualificazione del fatto come "di lieve entità" ai sensi dell'art. 73 comma 5 va decisa con una valutazione unitaria e comparata di tutti gli indici; nessun elemento ha valore assoluto e ostativo se non valutato nel contesto complessivo.
- Il giudice della cautela può ritenere sufficiente l'insieme delle prove documentali e delle verifiche per accertare la natura della sostanza; non sempre è necessaria una perizia tecnica nel provvedimento cautelare, purché la motivazione faccia riferimento a fonti probatorie idonee.
- Per impugnare con successo decisioni cautelari in sede di legittimità occorre dimostrare vizi di motivazione manifesti, macroscopici e specifici, non semplici alternative di ricostruzione dei fatti.
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