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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24216/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impetrazione di annullamento dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 20/04/2020. Il ricorrente deduceva la sospensione dei termini processuali per effetto delle disposizioni emergenziali (art. 83 d.l. 18/2020 e art. 36 d.l. 23/2020), sostenendo che il periodo di sospensione (9 marzo 2020 - 11 maggio 2020) avesse fatto decorrere il termine di impugnazione solo dal 12 maggio 2020, rendendo dunque tempestiva l'impugnazione proposta l'8 giugno 2020.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto che l'eccezione di sospensione non operasse nel caso concreto in virtù dell'art. 83, comma 3, lett. b) n. 2), d.l. 18/2020: la sentenza di primo grado fu pronunciata in udienza nel corso della quale l'imputato venne tratto in arresto, sottoposto a misura cautelare (obbligo di presentazione) e chiese espressamente il giudizio (abbreviato) svolto immediatamente, con difensore d'ufficio presente. Pertanto la sospensione dei termini non si applicò e il termine per proporre appello decorse normalmente dalla scadenza del termine per il deposito delle motivazioni. Il giudice di primo grado aveva indicato 15 giorni per il deposito della motivazione; trovato applicabile l'art. 585 c.p.p. e l'art. 544 c.p.p., il termine per proporre appello fu di 30 giorni, scadente il 4 giugno 2020. L'appello del 8 giugno 2020 risultò quindi tardivo. Il ricorrente è condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27)

    Introduce la sospensione dei termini processuali per l'emergenza COVID-19 (comma 2), ma prevede eccezioni (comma 3, lett. b) n. 2)) per i procedimenti in cui sono applicate misure cautelari e quando gli imputati o i difensori espressamente richiedono che si proceda. Nel caso di specie l'eccezione si applica, per cui la sospensione non operò e i termini decorsero normalmente.

  • art. 36 d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40)

    Norma richiamata dal ricorrente a sostegno della sospensione dei termini durante l'emergenza; il giudice non la ritiene idonea a prevalere nell'ipotesi concreta in presenza dell'eccezione prevista dall'art. 83, comma 3, lett. b) n. 2).

  • art. 585 c.p.p. (comma 1 lett. b) e comma 2 lett. c))

    Stabilisce i termini per le impugnazioni dalla comunicazione o deposito della motivazione; applicandosi l'art. 544 c.p.p. (termine di deposito indicato in sentenza pari a 15 giorni), il termine per proporre appello è di 30 giorni (art. 585 c.p.p.), quindi scaduto il 4/6/2020.

  • art. 544 c.p.p. (comma 2)

    Indica il termine per il deposito della motivazione; nel dispositivo di primo grado il giudice indicò 15 giorni, fatto che determina l'applicazione della disciplina sui termini di impugnazione prevista dall'art. 585 c.p.p.

Massime di principio

  • La sospensione dei termini processuali prevista per l'emergenza COVID-19 opera in linea generale anche sui termini di impugnazione, ma non è automatica: vanno verificate le eccezioni legislative (es. procedimenti in cui sono applicate misure cautelari e quando l'imputato o il difensore hanno espressamente richiesto di procedere).
  • Se all'udienza di pronuncia della sentenza l'imputato è soggetto a misura cautelare e/o richiede espressamente il prosieguo del procedimento (anche per il giudizio abbreviato), la sospensione prevista dall'art. 83 d.l. 18/2020 non opera e i termini decadenziali riprendono a decorrere normalmente.
  • Occorre sempre accertare le condizioni concrete dell'udienza (misure cautelari applicate, richiesta di procedere, nomina o presenza del difensore) per stabilire se i termini siano stati sospesi o abbiano continuato a decorrere.
  • Nel calcolo del termine per proporre impugnazione è fondamentale verificare quanto indicato nel dispositivo della sentenza in ordine al termine per il deposito della motivazione: un'indicazione di 15 giorni comporta, salvo diversa disposizione, il conteggio del termine di impugnazione secondo l'art. 585 c.p.p.
  • In situazioni analoghe è prudente proporre impugnazione tempestiva, prevedendo eventualmente il deposito o la notifica nei termini più brevi possibili, oppure chiedere chiarimenti formali all'ufficio giudiziario qualora sussistano dubbi sull'applicazione delle disposizioni emergenziali.

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