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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29977/2025 del 29/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia, ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile. Dalla motivazione emerge che in appello non era stata posta in discussione la responsabilità penale per il reato contestato; nel ricorso si è tuttavia dedotto, in modo assolutamente generico, un asserito difetto di motivazione in ordine alla possibile applicazione dell'art. 129 c.p.p., senza indicare quali specifiche situazioni, nel caso concreto, avrebbero imposto una pronuncia immediata di proscioglimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era generico e non confrontato con l'oggetto dell'appello, poiché non incideva sulla responsabilità per il reato contestato ma si limitava a lamentare, senza specificazioni, la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    È il reato contestato all'imputato; la Corte richiama che l'appello non metteva in gioco la responsabilità per tale reato.

  • art. 129 c.p.p.

    La deduzione difensiva relativa alla mancata applicazione della norma è stata ritenuta generica, perché non sono state indicate le specifiche situazioni che avrebbero imposto una pronuncia immediata di proscioglimento.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce, in modo generico, il mancato esame dell'art. 129 c.p.p. senza indicare gli elementi concreti e immediatamente rilevabili che imporrebbero il proscioglimento.
  • La censura sull'art. 129 c.p.p. deve essere specifica e ancorata a situazioni processuali o fattuali decisive; non basta una critica astratta o meramente assertiva alla motivazione della sentenza impugnata.
  • Quando il motivo di ricorso non si confronta con l'oggetto effettivo del giudizio di merito e non incide sulla responsabilità già definita, la Corte può dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
  • All'inammissibilità del ricorso per cassazione seguono le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo diverse condizioni di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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