Cassazione Penale, Sentenza n. 27470/2024 del 10/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna pronunciata in abbreviato per il reato di cui all'art. 624-bis c.p.; il ricorrente ha dedotto vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, contestando in particolare l'applicazione della recidiva e sostenendo che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente valutato le censure mosse dalla difesa sul punto
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato l'unico motivo, osservando che la Corte di appello ha svolto un'attenta valutazione della "biografia penale" e della specificità dei precedenti dell'imputato, rilevando un accresciuto grado di pericolosità sociale e una maggiore capacità a delinquere manifestata con il nuovo reato; tale motivazione è stata ritenuta conforme all'obbligo argomentativo richiamato dalle Sezioni Unite (sent. n. 5859/2011). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma invocata come riferimento al reato contestato; la sentenza si limita a richiamare l'articolo come titolo del reato per cui è stato condannato l'imputato
sentenza Sezioni Unite n. 5859 del 27/10/2011 (Marcianò), Rv. 251690
Richiamata come principio che impone al giudice di merito un obbligo argomentativo dettagliato nella valutazione della recidiva e della biografia penale; la Corte di cassazione ritiene la motivazione di merito conforme a tale principio
Nel caso di rigetto del ricorso per cassazione, dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; applicata dalla Corte nella decisione
Massime di principio
- La valutazione della recidiva richiede una analisi motivata della "biografia penale": non basta l'enunciazione dei precedenti, occorre spiegare come essi incidono sulla pericolosità sociale e sulla capacità a delinquere
- Le contestazioni generiche e non supportate da elementi concreti sulla irrilevanza dei precedenti difficilmente sono idonee a prevalere in cassazione; il giudice di merito ha ampia discrezionalità purché adeguatamente motivata
- Il richiamo ai principi indicati dalle Sezioni Unite (es. sent. n. 5859/2011) rafforza l'obbligo di motivazione sul punto e costituisce parametro di controllo per la Corte di cassazione
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; considerare il rischio economico nel proporre impugnazioni
- Nei procedimenti con giudizio abbreviato la Corte di appello può confermare la condanna ma deve comunque valutare e motivare specificamente eventuali circostanze aggravanti o l'applicazione della recidiva
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