Cassazione Penale, Sentenza n. 26299/2023 del 19/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il rigetto dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione sofferta dal 19/9/2013 al 5/12/2013 (complessivi 78 giorni). Si deduce violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen.) in relazione agli artt. 314 e 315 cod.proc.pen. e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e)) in ordine all'elemento ostativo dell'aver "dato o concorso a dare causa" alla custodia cautelare per dolo o colpa grave. Si censura il rigetto fondato su findimenti generici: trattare come ostative l'esercizio di impugnazioni in sede penale/ amministrativa e il comportamento tenuto in sede di interrogatorio di garanzia, nonché la mancanza di motivazione individualizzata e l'ingiustificata assimilazione della posizione del ricorrente a quella di altri indagati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato; ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Roma. Motivazione: la Corte territoriale ha erroneamente qualificato come condotte ostative l'esercizio di diritti processuali (impugnazioni) e si è limitata a richiamare "condotte generiche di sospetto" senza indicare in cosa consisterebbero né la loro incidenza concreta sulla adozione della misura cautelare; non sono state individuate circostanze specifiche circa un comportamento non collaborativo in sede di interrogatorio. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui l'assenza di dolo o colpa grave deve essere accertata d'ufficio e che soltanto condotte volontarie dirette a creare allarme sociale o condotte di macroscopica negligenza possono escludere il diritto alla riparazione.
Norme richiamate
chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave
Stabilisce il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione salvo che l'interessato abbia dato causa alla detenzione per dolo o colpa grave; l'assenza di tale causa è condizione necessaria e deve essere accertata d'ufficio dal giudice del procedimento riparatorio.
Definisce la nozione di colpa; la Corte la richiama per affermare che la colpa ostativa è quella costituita da macroscopica negligenza, imprudenza o trascuratezza che renda prevedibile l'intervento dell'autorità.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi di tale articolo.
Richiamato nel motivo di ricorso; contestualmente alla doglianza su art. 314, è richiamato nell'ambito delle questioni procedurali della riparazione (menzione nel ricorso, la decisione si concentra principalmente su art. 314).
Sez. U., n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite che amplia la nozione di dolo ostativo: comprende anche la condotta consapevole e volontaria idonea, secondo l'esperienza comune, a creare allarme sociale e a determinare l'intervento dell'autorità; richiamata per delimitare i casi in cui si esclude l'indennizzo.
Sez. 4, n. 4106 del 13/01/2021; Sez. 4, n. 34181 del 05/11/2002
Precedenti che affermano l'obbligo del giudice della riparazione di accertare d'ufficio l'assenza di condotte che abbiano dato causa alla detenzione e i criteri per valutare tale assenza.
Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008 (Maisano) e Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017 (Pedetta)
Ulteriori decisioni che puntualizzano come il diritto alla riparazione sia escluso solo in presenza di condotte dolose o di colpa grave configurabili secondo i parametri indicati (comportamento volontario creando allarme sociale o macroscopica negligenza).
Massime di principio
- L'esercizio di diritti processuali o amministrativi (es. impugnazioni, ricorsi) non costituisce di per sé motivo ostativo al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione.
- Il giudice della riparazione deve fornire motivazione individualizzata e concreta: non sono sufficienti riferimenti vaghi a "sospetti" o "comportamenti generici"; va dimostrato il nesso causale tra la condotta dell'indagato e l'adozione o il mantenimento della misura cautelare.
- Per escludere il diritto all'indennizzo occorre dimostrare dolo (anche sotto forma di comportamento volontario che abbia creato allarme sociale) o colpa grave intesa come macroscopica negligenza o inosservanza prevedibile di norme che abbia ragionevolmente determinato l'intervento dell'autorità.
- Il giudice deve accertare d'ufficio l'assenza di "aver dato o concorso a dar causa" alla detenzione; la mancata deduzione da parte dell'interessato non solleva il giudice da tale onere.
- Le dichiarazioni rese dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia assumono valore ostativo solo se è precisato quali circostanze sono state taciute o quali omissioni hanno avuto efficacia concreta nel mantenimento della misura.
- In caso di decisioni difformi tra più indagati, occorre valutare la posizione individuale e le specifiche condotte di ciascuno; il trattamento diverso non è di per sé indice di illegittimità, ma la motivazione deve spiegare le ragioni della differenziazione.
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