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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26299/2023 del 19/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso il rigetto dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione sofferta dal 19/9/2013 al 5/12/2013 (complessivi 78 giorni). Si deduce violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen.) in relazione agli artt. 314 e 315 cod.proc.pen. e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e)) in ordine all'elemento ostativo dell'aver "dato o concorso a dare causa" alla custodia cautelare per dolo o colpa grave. Si censura il rigetto fondato su findimenti generici: trattare come ostative l'esercizio di impugnazioni in sede penale/ amministrativa e il comportamento tenuto in sede di interrogatorio di garanzia, nonché la mancanza di motivazione individualizzata e l'ingiustificata assimilazione della posizione del ricorrente a quella di altri indagati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato; ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Roma. Motivazione: la Corte territoriale ha erroneamente qualificato come condotte ostative l'esercizio di diritti processuali (impugnazioni) e si è limitata a richiamare "condotte generiche di sospetto" senza indicare in cosa consisterebbero né la loro incidenza concreta sulla adozione della misura cautelare; non sono state individuate circostanze specifiche circa un comportamento non collaborativo in sede di interrogatorio. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui l'assenza di dolo o colpa grave deve essere accertata d'ufficio e che soltanto condotte volontarie dirette a creare allarme sociale o condotte di macroscopica negligenza possono escludere il diritto alla riparazione.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave

    Stabilisce il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione salvo che l'interessato abbia dato causa alla detenzione per dolo o colpa grave; l'assenza di tale causa è condizione necessaria e deve essere accertata d'ufficio dal giudice del procedimento riparatorio.

  • art. 43 cod. pen.

    Definisce la nozione di colpa; la Corte la richiama per affermare che la colpa ostativa è quella costituita da macroscopica negligenza, imprudenza o trascuratezza che renda prevedibile l'intervento dell'autorità.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi di tale articolo.

  • art. 315 cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo di ricorso; contestualmente alla doglianza su art. 314, è richiamato nell'ambito delle questioni procedurali della riparazione (menzione nel ricorso, la decisione si concentra principalmente su art. 314).

  • Sez. U., n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite che amplia la nozione di dolo ostativo: comprende anche la condotta consapevole e volontaria idonea, secondo l'esperienza comune, a creare allarme sociale e a determinare l'intervento dell'autorità; richiamata per delimitare i casi in cui si esclude l'indennizzo.

  • Sez. 4, n. 4106 del 13/01/2021; Sez. 4, n. 34181 del 05/11/2002

    Precedenti che affermano l'obbligo del giudice della riparazione di accertare d'ufficio l'assenza di condotte che abbiano dato causa alla detenzione e i criteri per valutare tale assenza.

  • Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008 (Maisano) e Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017 (Pedetta)

    Ulteriori decisioni che puntualizzano come il diritto alla riparazione sia escluso solo in presenza di condotte dolose o di colpa grave configurabili secondo i parametri indicati (comportamento volontario creando allarme sociale o macroscopica negligenza).

Massime di principio

  • L'esercizio di diritti processuali o amministrativi (es. impugnazioni, ricorsi) non costituisce di per sé motivo ostativo al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione.
  • Il giudice della riparazione deve fornire motivazione individualizzata e concreta: non sono sufficienti riferimenti vaghi a "sospetti" o "comportamenti generici"; va dimostrato il nesso causale tra la condotta dell'indagato e l'adozione o il mantenimento della misura cautelare.
  • Per escludere il diritto all'indennizzo occorre dimostrare dolo (anche sotto forma di comportamento volontario che abbia creato allarme sociale) o colpa grave intesa come macroscopica negligenza o inosservanza prevedibile di norme che abbia ragionevolmente determinato l'intervento dell'autorità.
  • Il giudice deve accertare d'ufficio l'assenza di "aver dato o concorso a dar causa" alla detenzione; la mancata deduzione da parte dell'interessato non solleva il giudice da tale onere.
  • Le dichiarazioni rese dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia assumono valore ostativo solo se è precisato quali circostanze sono state taciute o quali omissioni hanno avuto efficacia concreta nel mantenimento della misura.
  • In caso di decisioni difformi tra più indagati, occorre valutare la posizione individuale e le specifiche condotte di ciascuno; il trattamento diverso non è di per sé indice di illegittimità, ma la motivazione deve spiegare le ragioni della differenziazione.

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