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Sentenza

Sentenza del 09/10/2019 n. 25242 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Nel corso del giudizio la società ha documentato di avere integralmente pagato le somme dovute mediante il piano di definizione agevolata previsto dall’art. 6 del d.l. n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016. La Corte ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, senza pronunciarsi nel merito della censura revocatoria. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha proposto ricorso per revocazione contro la sentenza della Corte di cassazione n. 15662/2014, denunciando un errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. Secondo la ricorrente, la Corte aveva erroneamente escluso la necessità del litisconsorzio del concessionario della riscossione, ritenendo che le contestazioni riguardassero soltanto vizi imputabili all’Agenzia delle entrate, mentre il ricorso originario comprendeva anche vizi propri della cartella, quali l’omessa indicazione dell’autorità competente per l’autotutela.

Norme richiamate

  • Art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa

    La norma consente di chiedere la revocazione di una sentenza quando il giudice sia incorso in un errore percettivo su un fatto processuale o documentale, purché l’errore sia decisivo e non consista in una valutazione giuridica.

  • Art. 378 c.p.c.

    Disciplina il deposito delle memorie illustrative nel giudizio di cassazione; la società lo ha utilizzato per comunicare l’avvenuto pagamento integrale del debito e chiedere la cessazione della materia del contendere.

  • Art. 6 del d.l. n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016

    Prevedeva la definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione. L’integrale pagamento delle rate del piano ha reso non più attuale la controversia sulle cartelle oggetto del giudizio.

Massime di principio

  • Quando il debito tributario oggetto del giudizio viene integralmente estinto tramite definizione agevolata o pagamento, la controversia può diventare priva di oggetto e il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere non equivale necessariamente a una pronuncia di vittoria nel merito: il giudice prende atto che non esiste più un interesse concreto alla decisione.
  • Per configurare un errore revocatorio occorre dimostrare un errore percettivo su un fatto risultante dagli atti, non una semplice diversa interpretazione delle norme o una critica alla motivazione giuridica.
  • Nelle impugnazioni delle cartelle occorre distinguere tra vizi imputabili all’ente impositore e vizi propri dell’attività del concessionario della riscossione; tale distinzione può incidere sulla necessità di coinvolgere entrambe le parti.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate, soprattutto quando l’estinzione della controversia dipende da un fatto sopravvenuto come il pagamento agevolato.

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