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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19567/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per i delitti a lui ascritti. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, ma la Corte ha ritenuto la censura priva di specificità, perché formulata in modo generico e sostanzialmente volta a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una ricostruzione alternativa dei fatti. Con il secondo motivo ha contestato la recidiva, sostenendo l'erroneità del relativo giudizio; la Corte ha giudicato la doglianza manifestamente infondata, rilevando che il giudice di merito aveva correttamente valutato in concreto, alla luce dell'art. 133 c.p., il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando la persistenza di una inclinazione al delitto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e inammissibile perché non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata e diretto, in sostanza, a una nuova valutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo sulla recidiva, osservando che il giudice di merito aveva correttamente compiuto una valutazione concreta dei precedenti penali e del loro collegamento con il fatto oggetto di giudizio. Ne è conseguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità

    Il motivo di ricorso deve essere specifico; la mancanza di specificità può derivare sia da genericità intrinseca sia da aspecificità estrinseca, quando il ricorso non si confronta con la motivazione della decisione impugnata.

  • art. 133 c.p.

    criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

    La valutazione della recidiva richiede un apprezzamento concreto del rapporto tra il fatto contestato e i precedenti penali, secondo i criteri di commisurazione della pena e della pericolosità desumibili dall'art. 133 c.p.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il requisito di specificità impone una critica puntuale e argomentata alla motivazione impugnata; non è sufficiente riproporre le doglianze già svolte in appello o prospettare una diversa lettura del materiale probatorio.
  • È inammissibile il motivo che, pur formalmente dedotto come vizio di motivazione o violazione di legge, miri in realtà a sollecitare una nuova valutazione delle prove e dei fatti, salvo che sia indicato uno specifico e decisivo travisamento delle emergenze processuali.
  • La verifica della recidiva non può essere basata solo sulla gravità del fatto o sulla distanza temporale dai precedenti: il giudice deve svolgere una valutazione in concreto del rapporto tra il nuovo reato e le precedenti condanne, per accertare se queste esprimano una persistente inclinazione criminosa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidivaOnere della prova

Testo integrale

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